DOMANDA
Ho ricevuto un certificato di salario dalla svizzera (lohnausweis) per aver svolto per 5 mesi un’attività occasionale di impiegato: io ho la residenza in italia, volevo quindi sapere se questa rendita percepita devo indicarla nella dichiarazione dei redditi in italia.
RISPOSTA
L’articolo 2, comma 2, del TUIR (Testo Unico delle Imposte sul Reddito) considera fiscalmente residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta, cioè per almeno 183 giorni (o 184 giorni in caso di anno bisestile), sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente oppure hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.
La sussistenza anche di una sola delle due condizioni alternative sopra indicate, per la maggior parte del periodo d’imposta è sufficiente a far ritenere che un soggetto sia qualificato, ai fini fiscali, come residente in Italia, il che, sul piano della normativa comporta che il Contribuente continui ad essere assoggettato a imposizione in Italia, ai sensi dell’articolo 3 del TUIR.
l’articolo 15, paragrafo 1, della Convenzione per evitare le doppie imposizioni in vigore con la Svizzera prevede la tassazione esclusiva dei redditi da lavoro subordinato nello Stato di residenza
del Contribuente, a meno che tale attività lavorativa non venga svolta nella Svizzera, ipotesi in cui tali redditi devono essere assoggettati ad imposizione concorrente in entrambi i Paesi.
In altre parole, qualora lo Stato di residenza e quello in cui è stata svolta l’attività lavorativa che ha prodotto il reddito, non coincidano, si applica un regime di imposizione concorrente (articolo 15, paragrafo 1, della Convenzione). Il che significa che il reddito percepito dal Contribuente avente residenza in Italia per un’attività svolta in Svizzera, deve essere sottoposto a tassazione anche in Italia.
Diverso è il caso in cui il lavoratore residente in Italia abbia lavorato in Svizzera per più di 183 giorni nell’arco dell’anno di imposta. Scenario che qui non è di interesse dal momento che chi ci scrive asserisce di aver lavorato in Svizzera per soli 5 mesi.
Tuttavia, considerando quanto stabilito dall’articolo 165 del DPR 917/1986, secondo il quale le imposte pagate a titolo definitivo sui redditi prodotti all’estero sono ammesse in detrazione dall’imposta dovuta, scaturente dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta (2023) in cui le imposte estere sono state pagate a titolo definitivo, fino alla concorrenza della quota di imposta italiana corrispondente al rapporto tra redditi prodotti all’estero e reddito complessivo
In altre parole, si calcola il rapporto tra i redditi prodotti in Svizzera e il reddito complessivo percepito. Si moltiplica l’imposta dovuta per il risultato del rapporto fra i redditi prodotti all’estero e il reddito complessivo, ottenendo un importo che chiameremo I.
I è l’importo massimo detraibile nella dichiarazione dei redditi presentata in Italia relativamente alle imposte versate in Svizzera. Per il corretto calcolo di I è necessario perfezionare la dichiarazione dei redditi in Svizzera basata sul Certificato di salario ricevuto (equivalente alla nostra Certificazione Unica – CU). In pratica, se il reddito è solo quello percepito in Svizzera (rapporto unitario), l’imposta versata in Svizzera è completamente detraibile nella dichiarazione dei redditi italiana.
Volendo semplificare l’articolo 165 del DPR 917/1986 prevede che il cittadino Italiano, che sostanzialmente svolge la sua vita in Svizzera, ma continua ad essere iscritto all’anagrafe comunale della popolazione residente in Italia, nella sua dichiarazione dei redditi italiana, avrà diritto ad un abbattimento dell’IRPEF pari all’ammontare delle imposte pagate in Svizzera a titolo definitivo (non devono essere presi in considerazione solo gli acconti).
24 Giugno 2024 - Giorgio Valli
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