Sulla base della dichiarazione di successione gli eredi e i legatari sono tenuti a versare l’imposta di successione, se dovuta: non sussiste, l’obbligo di presentare la dichiarazione di successione (e quindi di versamento della relativa imposta) se, congiuntamente, si verifica che l’eredità sia stata devoluta al coniuge ed ai parenti in linea retta del defunto, che l’attivo ereditario abbia un valore non superiore a 100 mila euro; che l’eredità non comprenda beni immobili o diritti reali immobiliari.
L’imposta di successione, come accennato, viene liquidata dall’ufficio in base ai dati indicati nella dichiarazione di successione: il pagamento dell’imposta di successione deve essere effettuato entro 60 giorni dalla data in cui è stato notificato l’avviso di liquidazione: scaduto tale termine si rendono applicabili, oltre alle sanzioni, anche gli interessi di mora. Se più persone sono obbligate alla presentazione della dichiarazione è sufficiente presentarne una sola: pertanto, chiunque, fra gli obbligati, può versare l’imposta di successione che successivamente, verrà ripartita pro quota, fra eredi e legatari, in base al valore, rispettivamente, dell’eredità o del legato ricevuti.
La buona notizia è che chi ci scrive, essendo figliastro del de cuius (il patrigno) non è erede, a meno che non sia stato adottato dal patrigno: pertanto, il figliastro, in assenza di legato ricevuto per successione testamentaria, non sarà obbligato a versare la propria quota dell’imposta di successione, se dovuta.
17 Agosto 2023 · Giorgio Martini