Sull’immobile gravano due ipoteche: una ipotecaria (di primo grado) a garanzia del mutuo erogato dalla banca, l’atra iscritta da una finanziaria a garanzia di un prestito non rimborsato da parte del debitore proprietario dell’immobile.
La finanziaria per avviare l’espropriazione immobiliare deve essere certa che il presumibile ricavato dalla vendita all’asta del bene ipotecato deve essere tale da soddisfare sia il credito residuo vantato dalla banca sia il credito azionato da essa stessa: considerando che il ricavato della vendita va a beneficio, prioritariamente, del creditore che ha iscritto ipoteca di primo grado.
Se così non fosse, la banca potrebbe opporsi all’azione esecutiva di espropriazione promossa dalla finanziaria, dal momento che la vendita coattiva del bene ipotecato potrebbe danneggiare le aspettative di rimborso del creditore ipotecario di primo grado.
10 Agosto 2022 · Annapaola Ferri