Il meccanismo perverso conseguente al pagamento in ritardo delle rate del mutuo e la comunicazione al mutuatario che accumula ritardi della Decadenza dal Beneficio del Termine (DBT)

Nell'articolo illustriamo il meccanismo di accumulo dei ritardi nel pagamento delle rate del mutuo e cosa comporta la Decadenza dal Beneficio del Termine


DOMANDA

Mi trovo in una situazione che mi toglie il sonno: a dicembre, causa imprevisti familiari, non mi è stato possibile onorare la rata mutuo (€370). il 15 gennaio mi scade quella nuova, ma io avrò lo stipendio il giorno 21. In pratica andrei a pareggiare gli insoluti il 21 gennaio. Ovviamente mi han già chiamato dalla banca minacciando nell’ordine: segnalazione in banca dati, blocco del conto corrente e pignoramento immobile. Non so come fare…Rischio davvero così tanto pagando l’arretrato il 21 gennaio? Grazie a chi mi risponderà.


RISPOSTA

Come è noto, l’articolo 40 del Testo Unico Bancario (TUB), comma secondo (estinzione anticipata e risoluzione del contratto di mutuo), stabilisce che la banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento della rata, quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive.

A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata.

La risoluzione del contratto comporta la Decadenza dal Beneficio del Termine, ovvero l’obbligo, per il debitore, di corrispondere l’importo del debito residuo in un’unica soluzione e non attraverso il pagamento rateale. Se non si adempie, nel caso di contratti di mutuo ipotecario, la banca avvia la procedura di espropriazione dell’immobile ipotecato, talvolta anticipato anche dal pignoramento del conto corrente del mutuatario inadempiente.

L’esperienza maturata nel Forum, ci ha portato spesso a leggere la seguente tipologia di ragionamento: salto due rate, ma dal mese successivo rientro in carreggiata pagando puntualmente la rata successiva. In questo modo, ho pagato in ritardo due sole rate.

Purtroppo non funziona così e cercheremo di spiegarlo ricorrendo al solito esempio. Mettiamo per ipotesi che io non paghi le rate di gennaio e di febbraio. A marzo, invece, verso puntualmente il dovuto alla banca. La rata di marzo, però, viene contabilizzata a copertura di quella di gennaio e considerata, pertanto, come ritardato pagamento di 60 giorni della rata di gennaio, efficace ai fini della risoluzione del contratto di mutuo. Ma continuiamo: ad aprile verso alla scadenza la rata del mese che va a coprire la rata di febbraio. Ad aprile ho accumulato due ritardi di 60 giorni. A maggio, pagando nei tempi la rata mensile, penso di avere sempre a carico solo due ritardi relativi alle rate di gennaio e febbraio. Invece ne ho tre, dal momento che la rata di maggio va a coprire quella di marzo con un ritardo di 60 giorni. Di questo passo, pur pagando alla scadenza le rate giugno, luglio ed agosto, a settembre avrò maturato sette ritardi (ciascuno di 60 giorni) che legittimano la banca a ritenere risolto il contratto ed a procedere con la comunicazione di decadenza del beneficio del termine e l’avvio delle procedure di espropriazione dell’immobile per cui è stato concesso il mutuo, nel caso in cui (come quasi sempre accade) il mutuatario non fosse in grado di pagare in un’unica soluzione il debito residuo.

Morale della favola, per non rischiare l’inevitabile comunicazione di DBT dopo qualche mese, è necessario che il 21 gennaio prossimo siano saldate entrambe le due rate scadute (dicembre 2024 e gennaio 2025) al cui versamento non è stato dato seguito e trovare soluzione al problema dei successivi puntuali pagamenti delle rate in scadenza da febbraio in poi. Se, infatti, un ritardo di sei giorni (scadenza della rata il 15 del mese e importo in busta paga accreditato il 21) della non è funzionale alla temibile Decadenza dal Beneficio del Termine, esso comporta, comunque, da parte del creditore mutuante (la banca), l’applicazione di interessi moratori sulla rata pagata in ritardo, spesso di importo non trascurabile per un lavoratore dipendente.


6 Gennaio 2025

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