Il debito contratto da uno solo dei genitori per spese finalizzate a soddisfare bisogni primari dei figli grava su entrambi i genitori in via solidale

Se il creditore dimostra che il debito di uno solo dei genitori è servito a soddisfare bisogni primari dei figli, il rimborso è a carico di padre e madre


DOMANDA

Per quanto ho capito per un debito fatto dal marito per la sua ditta individuale senza firma della moglie come i benefici sono a favore della famiglia devono rispondere tutti due con i beni in comune, ma se non ci siano più beni in comune la moglie non firmataria deve rispondere con i suoi beni personali?


RISPOSTA

La Corte di cassazione, con la sentenza 25026/2008, ha stabilito che i debiti contratti da uno dei coniugi a favore del figlio minore gravano in via solidale anche sull’altro coniuge solo se finalizzati a soddisfare bisogni primari del figlio stesso. Quando invece la spesa non è stata sostenuta per soddisfare tali bisogni, della relativa obbligazione risponde solo quello tra i coniugi che l’ha contratta.
Ricordiamo che per l’articolo 1292 del codice civile, l’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri.
Tuttavia, il problema è stabilire quando il debito contratto da uno solo dei due genitori possa considerarsi finalizzato a soddisfare bisogni primari dei figli, tanto è vero che gli stessi giudici che hanno emesso la citata sentenza, hanno escluso la solidarietà passiva tra i coniugi riguardo al pagamento della retta scolastica dovuta per l’iscrizione del figlio minore ad una scuola privata, in base al rilievo che la frequentazione di una scuola privata non costituisce un bisogno primario della persona, posto che la necessità dell’istruzione può essere soddisfatta dalle scuole pubbliche.
Quindi per escutere il coniuge non debitore è necessario che il creditore dimostri che il debito è stato contratto per soddisfare esigenze primarie dei figli.
Solo dopo tale dimostrazione, se i due coniugi sono in comunione dei beni, il creditore potrà espropriare i beni della comunione. e se questi non sono sufficienti a soddisfare il credito azionato, potrà aggredire i beni personali dei due coniugi. La stessa cosa succede se nella comunione non ci sono beni o, anche, se i due coniugi sono in separazione dei beni.
Se , invece, non si riesce a coinvolgere il coniuge non debitore, sempre nell’ipotesi che i due coniugi abbiano adottato un regime patrimoniale di comunione dei beni, il creditore potrà aggredire un bene indiviso facente parte della comunione, venderlo all’asta, ma dovrà restituire la metà del ricavato al coniuge non debitore.
Forse il lettore farebbe bene ad approfondire i concetti che crede di aver compreso.


17 Aprile 2024 - Annapaola Ferri


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