Società in nome collettivo per rilevare attività commerciale

Cambiali, cambiali – la cambiale tratta e il pagherò












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Nel 2010 viene creata una società in nome collettivo al 50% tra due soci, per rilevare l’attività di un negozio.

Le due socie chiedono un prestito alla Deutch Bank di € 25.000,00 come giovani imprenditrici donne, con tasso agevolato, che la banca concede tramite Eurofidi che fa da garante all’80%, inoltre la banca fa firmare come ulteriore garante un familiare di una delle due socie.

Il pagamento per acquistare il negozio e’ acconto al rogito e la rimanenza a rate mensili ma senza cambiali. Nell’atto si scrive che dopo tre rate non pagate il negozio torna al venditore dell’attività.

Dopo due mesi dall’inizio attivita’ una delle socie vende il suo 50% ed entra un altra socia, la quale si rifiuta e non firma l’ avallo sulla cambiale del finanziamento fatto alla società.

Dopo pochi mesi, le spese per la gestione dell’attività  aumentano notevolmente e le entrate non coprono le uscite. La socia entrante non si assume nessuna responsabilità  e sparisce lasciando l’altra socia in gravi difficoltà’ economiche e piena di debiti.

A quel punto si decide di acquistare il 50% della socia entrante per poter poi fare società uni personale.

Ma gli affari non vanno bene e poco dopo si e’ costretti a chiudere. Nel frattempo il proprietario delle mura inizia a reclamare l’affitto, ormai indietro da tre mesi.

Viene posta in vendita l’attività.

I nuovi potenziali acquirenti non comprano le quote della società, comprano la licenza e tutta l’attrezzatura del negozio ed entrano come nuova società.

Si può’ cessare l’attività intanto che l’acquirente si decide a comprare?

I debiti contratti dalla società, venditrice dell’attività”, il finanziamento, i contributi INPS, alcune fatture non pagate, ricadono sul nuovo acquirente?

Può la banca o Eurofidi rivalersi  sul nuovo acquirente? Per la restante somma dovuta?

Per intanto la banca si vuole rivalere sul familiare che ha fatto da ulteriore garante.

I sei mesi di tempo per essere ancora snc  sono passati, cosa succede adesso? Non essendosi trasformata in uni personale?

Per i debiti sociali, i soci delle società di persone rispondono con tutto il patrimonio personale e non soltanto con il proprio conferimento (responsabilità illimitata), e inoltre che i creditori della società, possono rivalersi, per l’intero ammontare dei loro crediti, sul patrimonio personale di uno qualunque dei soci, i quali rispondono l’uno per l’altro (responsabilità solidale).

Ciò si riassume dicendo che, nelle società di persone, i soci rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali, cioè per i debiti contratti nell’esercizio dell’attività sociale.

Questo tipo di responsabilità nasce dal fatto che le società di persone non sono dotate di personalità giuridica e pertanto le obbligazioni sociali si ricollegano direttamente ai soci, che sono i veri debitori. Tuttavia, pur non esistendo un soggetto collettivo al quale riferire la titolarità dei beni sociali, queste società sono dotate di una certa autonomia patrimoniale, nel senso che i beni sociali, essendo destinati allo svolgimento dell’attività comune, formano un complesso distinto dal patrimonio personale dei soci, e su tali beni dovranno rivalersi in prima istanza i creditori della società.

La s.n.c è una società di persone, peraltro caratterizzata dalla responsabilità illimitata di tutti i soci (il termine collettivo si riferisce appunto a questo aspetto).

Del prestito Deutch Bank con garanzia Eurofidi ne rispondono le due giovani imprenditrici donne, ed in mancanza, il soggetto (familiare di una delle due socie) che ha prestato garanzia.

I debiti assunti nello svolgimento dell’attività, i contributi INPS, le tasse, alcune fatture non pagate, ricadono sulla compagine sociale “fotografata” al momento in cui è stata contratta l’obbligazione.

Una volta effettuata la voltura della licenza, la società può essere liquidata e sciolta. Ma se allo scadere dei sei mesi i soci non sono ritornati in numero plurale e non si effettua la trasformazione, la snc va comunque sciolta.

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25 Gennaio 2012 · Loredana Pavolini

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