Pignoramento presso il domicilio o la residenza del debitore – Valenza ed utilizzo di un contratto di comodato registrato presso Agenzia delle Entrate


Per la liberazione del bene pignorato il terzo proprietario deve esibire al giudice dell'esecuzione un documento che dimostri l'illegittimità del sequestro





Praticamente 3 anni fa mi sono separato da mia moglie ho dovuto lasciare casa a mia moglie e a mio figlio con un assegno mensile di 500 euro: nello stesso tempo io sono andato a vivere in affitto, e questa situazione mi ha lasciato con le tasche vuote anche perché avendo una ditta individuale non sono riuscito a coprire le tasse e qualche multa.

Dopo un anno di questa situazione ho convinto la mia ex moglie a farmi rientrare nella sua casa e invece di 500 euro ne verso 600 euro al mese, stipulando un contratto di comodato d’uso gratuito e descrivendo i vari mobili che ci sono in mansarda dove io dormo. Adesso come adesso mi è arrivata una cartella dall’ufficio delle entrate. Volevo sapere se arriva un ufficiale giudiziario può rifarsi sugli oggetti di valore che ha in casa mia ex moglie e a mio figlio?

Premettiamo, innanzitutto, che difficilmente il creditore, ed in particolare Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER, ex Equitalia) avvia azioni esecutive attraverso Il pignoramento dei beni presenti presso la residenza o il domicilio del debitore, a meno che non abbia la ragionevole certezza di poter rinvenire beni di valore, come gioielli, pezzi di antiquariato, quadri e/o sculture d’autore, eccetera. L’espropriazione dei beni rinvenuti presso la residenza o il domicilio del debitore, infatti, non è economicamente conveniente per il creditore procedente se limitata a mobili e/o arredamenti vecchi ed usati.

Aggiungiamo, altresì, che il contratto di comodato (che per natura è sempre gratuito) per essere giuridicamente valido, opponibile ed avere data certa, deve essere stato registrato presso l’Agenzia delle Entrate.

Qualora, l’ufficiale giudiziario dovesse presentarsi alla porta, è bene sapere che egli è tenuto a pignorare tutto quello che trova nell’appartamento in cui vive il debitore, senza discriminare i luoghi all’interno dell’appartamento dove vengono rinvenuti i beni da sottoporre a pignoramento, in base al principio giuridico di presunzione di proprietà, secondo il quale tutto ciò che è presente laddove il debitore domicilia o risiede anagraficamente, è proprietà del debitore, nonché secondo il concetto giuridico che l’ufficiale giudiziario svolge un’attività esclusivamente esecutiva e che non possa decidere circa la legittimità di un pignoramento, decisione che spetta solo al giudice.

Ora, supponiamo che l’ufficiale giudiziario trovi un quadro di valore nella camera da letto della consorte separata del debitore e proceda al sequestro del quadro: il debitore esecutato deve allora pretendere (com’è suo diritto) che nel verbale di pignoramento l’ufficiale giudiziario indichi chiaramente, ed in modo riconoscibile – rispetto al contenuto del contratto di comodato registrato presso l’Agenzia delle Entrate e a quanto rappresentato nei grafici allegati – il luogo ove il bene è stato ritrovato. La proprietaria del bene, assistita tecnicamente da un avvocato, presenterà ricorso al giudice dell’esecuzione presso il tribunale territorialmente competente chiedendo ed ottenendo la restituzione del quadro rinvenuto dall’ufficiale giudiziario in un luogo diverso dalla mansarda in cui è relegato a vivere, per contratto, il debitore sottoposto ad azione esecutiva.

29 Settembre 2023 · Patrizio Oliva


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