Guidare auto con targa estera – Modifiche apportate alla normativa vigente a partire dal primo febbraio 2022


Chi risiede in Italia può guidare auto con targa estera di un terzo se ha a bordo un documento con data certa che regoli titolo e durata dell'affidamento





Ho sentito che è cambiata la norma se si guida un auto con targa estera essendo residenti e cittadini italiani: la mia fidanzata è estera (UE) e quando viene da me guido spesso la sua auto (di solito con lei a bordo, ma non sempre). Cosa rischio?

A partire dal primo febbraio 2022, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero di proprietà di persona che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia sono ammessi a circolare sul territorio nazionale a condizione che entro tre mesi dall’acquisizione della residenza siano immatricolati in Italia.

Dunque, il proprietario che abbia trasferito in Italia la propria residenza anagrafica e che sia proprietario di un veicolo immatricolato all’estero, ha tre mesi di tempo (prima erano 60 giorni), dalla data in cui la residenza anagrafica è stata trasferita in Italia, per immatricolare in Italia il proprio veicolo con targa estera.

Invece, all’utilizzatore non proprietario, che sia residente anagraficamente in Italia, è consentito circolare con una vettura con targa estera, a condizione che:

  • custodisca a bordo un documento, recante data certa e sottoscritto dall’intestatario, dal quale risultino il titolo (comodato, uso, usufrutto) e la durata della disponibilità del veicolo;
  • registri il titolo e la durata, quando l’utilizzo superi i 30 giorni, anche non consecutivi, nell’anno solare, in un’apposita sezione del P.R.A., istituita dall’art. 94, comma 4 ter, del Codice della Strada;
  • registri ogni eventuale variazione della disponibilità entro 3 giorni

Un documento ha data certa se:

  1. è stato autenticato da un notaio;
  2. è stato registrato presso l’Agenzia delle Entrate (ad esempio registrando un contratto di comodato e pagando l’imposta di registro di 200 euro);
  3. sia stato inviato all’utilizzatore con raccomandata A/R in piego, ossia senza busta, in modo che il timbro postale sia apposto sul documento stesso;
  4. il contenuto del documento con cui il proprietario affida il proprio veicolo con targa straniera all’utilizzatore sia stato riversato in une PEC (Posta Elettronica Certificata) e tramite PEC trasmesso da proprietario del veicolo a utilizzatore del veicolo;
  5. sfruttando un servizio di apposizione della marcatura temporale, ad esempio quello fornito qui da Aruba.

Così, infatti, recita il comma 2 dell’articolo 193 del Codice della Strada: a bordo degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatricolati in uno Stato estero, condotti sul territorio nazionale da soggetto avente residenza anagrafica in Italia non coincidente con l’intestatario del veicolo stesso, deve essere custodito un documento, sottoscritto con data certa dall’intestatario, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. Quando la disponibilità del veicolo da parte di persona fisica o giuridica residente o avente sede in Italia supera un periodo di trenta giorni, anche non continuativi, nell’anno solare, il titolo e la durata della disponibilità devono essere registrati, a cura dell’utilizzatore, in apposito elenco del sistema informativo del P.R.A. Ogni successiva variazione della disponibilità del veicolo registrato deve essere annotata entro tre giorni a cura di chiunque cede la disponibilità del veicolo stesso

Il proprietario del veicolo con targa estera che ne consente la circolazione in violazione delle disposizioni appena esposte è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600.

20 Febbraio 2023 · Giuseppe Pennuto


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