L’articolo 76 del DPR 115/2002 stabilisce che può essere ammesso al gratuito patrocinio chi é titolare di un reddito imponibile ai fini dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF), risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 11 mila e 746,68 (soglia attualizzata dal decreto ministeriale 24/2020).
Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito é costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.
Si tiene conto del solo reddito personale quando, nel giudizio per il quale si ricorre al gratuito patrocinio, gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti la famiglia anagrafica di appartenenza.
Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
Insomma il reddito ISEE non è rilevante per poter accedere al beneficio del gratuito patrocinio.
6 Giugno 2023 · Chiara Nicolai