Fosse biologiche sulla mia proprietà e servitù coattiva





Il proprietario del piano superiore potrebbe chiedere che la servitù (coattiva) venga costituita per sentenza





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Ho ereditato dal genitore appartamento piano terra in bifamiliare: nel 1985 i fratelli (mio padre e mia zia) eseguono divisione e si assegnano ciascuno un appartamento. A mio padre viene assegnato il piano terra. Nell’atto non si specifica nulla salvo il convenzionale “nello stato di fatto e di diritto…” . Nell’appartamento che ho ereditato vi sono tre fosse biologiche, esistenti ancora prima del 1985 (pertanto sono mie anche se due sono per reflui provenienti dal primo piano). Pertanto la domanda è questa: se sono mie, ovvero sulla mia proprietà e non è stata costituita nessuna servitù nel 1985, posso imporre al proprietario del primo piano di costruirsi una nuova FOSSA IMHOFF nella sua Area Esclusiva adiacente? (A prescindere che sia per mie necessità di ristrutturazione?).

Il suggerimento è, come sempre, quello di trovare un accordo con il proprietario dell’altro appartamento per la costruzione di una nuova fossa biologica nella di lui proprietà adiacente.

Altrimenti, in forza dell’articolo 1032 del codice civile, il proprietario del piano superiore, pur non essendo stato sancito il diritto di servitù nell’atto di donazione, alienazione o quel che sia, potrebbe chiedere che la servitù (coattiva) venga costituita per sentenza. In tale ipotesi, di contro, sarà obbligato a corrispondere un’indennità al proprietario del fondo servente.

Quest’ultimo elemento, a suo favore, può essere efficacemente utilizzato per bilanciare i pro e i contro di un accordo stragiudiziale senza dover dar mano agli avvocati.

STOPPISH

21 Febbraio 2020 · Marzia Ciunfrini

Premetto che cerco disperatamente di NON rivolgermi al Tribunale . Condomina che ha Recapiti in Fognatura posta su mia proprietà in BIFAMIGLIARE (servitù NON Costituita in Atto Divisione Sorelle del 1985), PONE IN ESSERE AZIONI TALI DA LIMITARE O IMPEDIRE (quanto più possibile, sue parole) il Godimento del MIO Appartamento al Piano Terra, NON SOTTOSCRIVENDO ACCORDO BONARIO (propostole 02/05/2019) DI RICOSTRUZIONE FOGNE ENTRO PROPRIE AREE ESCLUSIVE CON ACCOLLO SPESE A CARICO di CIASCUN PROPRIETARIO delle medesime (fermo restando inevitabile Servitù – da formalizzare – su mia proprietà, per Le Sole Condotte). Sto Ristrutturando e Conseguentemente ad Imposizione Regolamento Igiene e Sanità Le Reti Fognarie OBSOLETE debbono essere Ricostruite Conformi alle NORME. Ho paventato con quesito a Voi posto il 21/02/2020 Distaccamento Condotte Rete Fognaria Condomina (posta come detto entro mia proprietà) a cui seguirà Richiesta Servitù Coattiva, per Sentenza, da parte di Condomina (invocando articolo 1032, vostra risposta) . Pertanto CHIEDO : QUESTO COMPORTAMENTO CHE INTRALCIA ED IMPEDISCE O RITARDA il GODIMENTO DEL MIO APPARTAMENTO NON SI CONFIGURA COME REATO? (molestia? o Stalking?). In alternativa, inevitabilmente, dovrei Invocare Tribunale ed Aspettare CINQUE ANNI? Nel frattempo non Abiterò Mio Appartamento col “Godimento” di Condomina. Cosa ne pensate?

Continuiamo a pensare che per risolvere la situazione, o almeno mitigare i danni riconducibili ad una convivenza difficile nello stesso edificio bifamiliare, della quale bisogna, tuttavia, prendere atto, occorre l’intervento di un professionista della mediatore equidistante da entrambi i contendenti (senza alcun legame preferenziale con uno di essi), più che di un avvocato di parte. L’avvocato di parte, per deformazione professionale, si immedesima nelle ragioni del cliente, e non prende in considerazione quelle altrui, anche se fondate. Tende a portare il conflitto nelle aule del tribunale, che è il suo naturale campo di battaglia e disdegna, spesso, il compromesso. E così si finisce con l’attendere anni perchè la giustizia faccia il proprio corso, e guardandosi indietro ci si accorge che gli unici ad averci guadagnato, il più delle volte, sono proprio gli avvocati di parte (anche quello che la causa l’ha persa). Mentre il cliente vittorioso, leggendo la sentenza, si accorge che sì, le proprie ragioni sono state parzialmente riconosciute, tuttavia … E poi si ricomincia con il ricorso in appello, quindi in cassazione e si passa a miglior vita senza aver trovato una soluzione al problema. Questo anche se la normativa vigente prevede che nelle controversie civili o commerciali c’è l’obbligo, prima di rivolgersi al giudice, ad esperire (a pena di improcedibilità della domanda) il procedimento di mediazione: che è, però, solo un tentativo formale, quasi mai sostanziale, proprio in ragione del fatto che i legali di ciascuna delle parti convergono, per convincimento, ma a volte anche per malafede, verso la procedura giudiziale.

Dalle parti in cui ho vissuto da adolescente, si suole ripetere che un cattivo accordo è da preferire alla prospettiva di una causa persa. Spesso la sola lettera di diffida dell’avvocato, con la minaccia di adire il tribunale, genera nel destinatario risentimento e propositi di opposizione a qualsiasi soluzione condivisa di buon senso. Si rivolga ad un mediatore (che fa leva sul codice civile, ma, soprattutto, predilige affrontare gli aspetti psicologici del conflitto in essere, che spesso determinano i comportamenti di chiusura delle parti coinvolte), oppure consulti la comproprietaria dell’edificio bifamiliare per individuarne uno in maniera condivisa. Ancora, qualora la controparte non fosse disponibile alla mediazione, faccia eseguire i lavori che necessitano per rendere abitabile il suo appartamento, accollandosene le spese ed attenda, con distacco, che la giustizia le dia ragione. Nel frattempo, avrà la serenità di aver tentato tutte le strade percorribili per evitare il ricorso al tribunale.

STOPPISH

7 Maggio 2020 · Marzia Ciunfrini

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