Si tratta di una fornitura di bicchieri di plastica difettosi: la ditta fornitrice, adesso, pretende, tramite avvocato, il pagamento della fattura di pari importo che, invece, a mio parere, avrebbe dovuto essere compensata in quanto io avevo inviato, seppur tardivamente, un reclamo scritto via e-mail. Ha un valore giuridico l’invio, con una e-mail, di un reclamo tardivo per la fornitura di merce difettosa?
Il compratore è tenuto a denunciare al venditore i vizi del bene acquistato (nella fattispecie la mancanza di qualità del bene) entro otto giorni dalla scoperta: l’azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna. E’ quanto dispone l’articolo 1495 del codice civile.
La denuncia dei vizi va notificata (con raccomandata AR oppure con comunicazione inviata via Posta Elettronica Certificata), ed il termine di otto giorni (o, comunque, quello stabilito dal contratto concluso) decorre dalla consegna del bene acquistato: se i vizi sono occulti il termine per eccepirli decorre, invece, dal momento della scoperta.
Una volta formalmente e tempestivamente notificato al venditore il reclamo sulla scarsa qualità della cosa venduta, il compratore avrebbe potuto chiedere, ex articolo 1453 del codice civile (ma sempre con raccomandata AR o PEC) l’adempimento (cioè il ritiro della merce difettosa a spese del venditore e la fornitura dello stesso quantitativo di bicchieri in plastica immuni da vizi) oppure, la risoluzione (cioè l’annullamento) del contratto. In entrambi i casi l’acquirente della merce avrebbe potuto anche pretendere il risarcimento del danno patito.
Se la procedura esposta non è stata seguita scrupolosamente e la fattura non è stata pagata, il compratore è divenuto semplicemente un soggetto inadempiente ed è obbligato, adesso, a corrispondere al fornitore il prezzo della merce acquistata senza poter sollevare obiezioni sulla scadente qualità della stessa.
13 Ottobre 2020 · Marzia Ciunfrini
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