Accesso al fondo INPS di garanzia del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) e dei crediti di lavoro dopo il fallimento del datore di lavoro

Il Fondo INPS di garanzia del TFR interviene quando il diritto del lavoratore esiste, o è stato sancito da sentenza precedente a quella di fallimento


DOMANDA

A seguito di causa di lavoro per licenziamento ingiustificato con conseguente pronuncia del giudice in mio favore che ha condannato il mio ex datore al pagamento della retribuzione di fatto dalla data di cessazione del rapporto fino alla data della reintegra sul posto di lavoro (che non è stata possibile a causa del fallimento dell'azienda che ha contestualmente chiuso anche la causa), il mio legale mi consiglia di fare domanda per l'accesso al fondo di garanzia inps.


RISPOSTA

Purtroppo dalla questione emerge un equivoco di base: il Fondo INPS di garanzia del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) e dei crediti di lavoro (ultime tre mensilità) interviene quando il diritto del lavoratore esiste, o è stato sancito da una sentenza con data precedente a quella del fallimento del datore di lavoro.


17 Febbraio 2022 - Tullio Solinas


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