In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del fondo di garanzia per le vittime della strada, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, ha l'onere di provare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo, sia che questo è rimasto sconosciuto. A tal fine è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate o complesse, purché egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi. La prova che il danneggiato è tenuto a fornire che il danno sia stato ...
Il Fondo di garanzia per le vittime della strada (FGVS), costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli nei casi in cui il sinistro sia stato cagionato da un veicolo non identificato, che non risulti coperto da assicurazione, oppure assicurato presso una impresa che al momento del sinistro si trova in stato di liquidazione coatta. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada risarcisce anche i danni causati dal veicolo posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria. L'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi appena elencati, può successivamente esercitare azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese. In tema di rivalsa nei confronti dei responsabili del sinistro, i giudici della ...
Nel caso di sinistro stradale causato da veicolo non identificato, l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia od inquirente non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento proposta, nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada. Allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in sé stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto. Entrambe le suddette circostanze possono, al più, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro. Dunque, la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio e che l'accertamento non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione ...