Fondo garanzia vittime della strada – Interviene se un’auto danneggia il vostro veicolo e poi scappa?


Risarcimento danni, risarcimento danni - responsabilità sinistro stradale





Mentre ero ferma ad un parcheggio, un’auto è passata a forte velocità e mi ha rotto lo specchietto laterale: purtroppo non si è fermata e non sono riuscito a prendere la targa del veicolo.

In questi casi interviene il fondo garanzia vittime strada?

Una auto danneggia un’altra durante una manovra o durante un’altra fase della circolazione e fugge via: la domanda è cosa succede in questi casi, soprattutto se il danneggiato non riesce a prendere il numero di targa dell’auto fuggita via.

Nel nostro sistema esiste il Fondo vittime della strada, ma per farsi risarcire tramite questo istituto occorre seguire le regole e rispettare determinate condizioni.

Si tratta di alcuni vincoli atti a limitare il pericolo di frodi nei confronti del Fondo stesso.

Tra buon senso e vincoli di legge, in caso di incidente stradale, i conducenti delle auto devono fermarsi. Questo vale sia per sinistri meno gravi, con danni alle auto che per sinistri più gravi, con feriti. Nel primo caso occorre fermarsi per dare le proprie generalità e i dati della propria polizza di assicurazione, oltre naturalmente a compilare e sottoscrivere il modulo di risarcimento. Nel secondo caso per prestare soccorso ai feriti e per chiamare le autorità competenti.

Regole non scritte del buon vivere civile, ma anche regole previste da Codice della Strada e ordinamento dello Stato.
Allontanarsi da un luogo di un incidente stradale, se si tratta di un sinistro di lieve entità, senza feriti, espone il responsabile della «fuga» a sanzione amministrativa prevista dal Codice della Strada. Più pesanti le conseguenze per la fuga dal luogo del sinistro in presenza di danni alle persone. In questo caso si entra nel perimetro del reato penale. In base alla gravità della situazione relativa ai feriti si configura il reato di fuga e quello di omissione di soccorso.

Nel sistema italiano esiste il Fondo di Garanzia vittime della strada. La domanda che molti si pongono è proprio quella relativa al funzionamento di questo Fondo, a come utilizzarlo nel momento che un’auto ne urta un’altra e fugge via. In questi casi il Fondo di Garanzia vittime della strada è l’unica via possibile per essere risarciti. Questo vale oltre che per danni cagionati da una vettura non identificata tramite il numero di targa che per una auto sprovvista di polizza assicurativa.

Non è facile però utilizzare questo Fondo, perché come è facilmente immaginabile, un istituto del genere apre le porte a frodi o tentativi di frode molto frequenti. Basta pensare a un conducente che si va a schiantare contro un muro o che esce fuori strada in maniera autonoma, cioè senza responsabilità di un’altra auto. In questo caso una persona potrebbe pensare di chiedere risarcimento al Fondo, adducendo la colpa del suo sinistro ad una auto fantasma.

Per chiedere il risarcimento al Fondo di Garanzia non è necessario sporgere denuncia alle Forze dell’ordine. Questo è un orientamento generale dei Tribunali, spesso chiamati a intervenire. Nessuna denuncia contro ignoti quindi. Occorre però andare al pronto soccorso e raccontare ai sanitari la dinamica dell’incidente.

E il racconto deve essere immediato, e deve comprendere anche la giustificazione al fatto di non essere stati in grado di prendere il numero della targa. Il Fondo di Garanzia infatti risarcisce il danno se la versione addotta dal danneggiato è credibile.

Immaginare di essere risarciti per un sinistro di lieve entità, in una strada dritta e in pieno giorno, dichiarando di aver avuto difficoltà a prendere il numero di targa del responsabile dell’incidente, è esercizio azzardato. In capo al danneggiato grava anche l’onere di fornire la prova che il sinistro sia stato causato da condotta dolosa o colposa dell’altro conducente.

Per farsi risarcire dal Fondo di Garanzia vittime della strada occorre inviare al Fondo stesso una raccomandata con ricevuta di ritorno. Dentro questa missiva, vanno allegati i certificati medici e le prove dell’incidente con i preventivi dell’officina o della carrozzeria che si utilizzerà per la riparazione.

Sarà il Fondo di Garanzia a indicare una compagnia di assicurazione che gestirà la pratica di risarcimento, dalla perizia fisica sulla vittima alla perizia tecnica a quantificare i danni del veicolo.

Occorre ricordare che in assenza di feriti, il richiedente che chiede al Fondo di Garanzia il risarcimento dei soli danni materiali del veicolo, deve fare i conti con una franchigia da 500 euro. In pratica, il risarcimento che potrà sostenere il richiedente è solo per la parte che eccede i 500 euro.

20 Ottobre 2020 · Giuseppe Pennuto


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