FIRR ENASARCO – Quando non viene erogato?

Purtroppo l'Indennità di Risoluzione del Rapporto del FIRR non è dovuta quando l'agente mono o plurimandatario scioglie il contratto, senza giusta causa












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La mia mandante (mandato di agente in attività finanziaria monomandato), versa regolarmente i contributi Enasarco: la mia posizione però (come quella degli altri agenti), non beneficia del FIRR. E’ legale questa impostazione? Che tipo di contribuzione è se non garantisce l’indennità di risoluzione rapporto?

Il Fondo Indennità di Risoluzione del Rapporto (FIRR) è costituito dalle somme che vengono accantonate presso Enasarco dalle aziende mandanti in favore dei propri agenti. Alla cessazione del mandato di agenzia, la Fondazione liquida all’agente le relative cifre accantonate.

La quota accantonata per gli agenti monomandatari è calcolata, ogni anno, in relazione alle provvigioni liquidate nell’anno precedente ed è pari al 4% delle provvigioni liquidate per importi fino 12.400 euro, al 2% delle provvigioni liquidate per importi da 12.400 a 18.600 euro ed, infine, all’1% delle provvigioni liquidata per importi superiori a 18.600 euro.

Purtroppo, l’Indennità di Risoluzione del Rapporto di mandato non è dovuta qualora sia l’agente a sciogliere il contratto, senza giusta causa (dimissioni volontarie).

Infatti, l’art. 18 della Direttiva 86/653 prevede tre ipotesi in cui il trattamento di cessazione non spetta all’agente, ciò avviene nelle seguenti circostanze:

– quando il recesso dal contratto sia stato esercitato dal preponente per inadempimento dell’agente che, ai sensi della disciplina nazionale, legittima l’interruzione immediata del rapporto. Si tratta del cosiddetto recesso per giusta causa.
– quando sia l’agente a recedere. E quindi in caso di dimissioni volontarie;
– quando in forza di un accordo con il preponente, l’agente ceda a terzi il contratto di agenzia.

Va peraltro subito precisato che, anche in caso di dimissioni dell’agente, le indennità saranno dovute qualora il recesso:

– sia giustificato da circostanze attribuibili al mandante (dimissioni per giusta causa);
– sia giustificato da particolari condizioni dell’agente quali età, infermità o malattia, per cui non appaia ragionevolmente praticabile la prosecuzione del rapporto.

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26 Maggio 2024 · Tullio Solinas

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