Firma personale a garanzia finanziamento (parte seconda)

La coercizione va dimostrata come conseguenza di violenza.












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Sono un piccolo imprenditore, legale rappresentante di una srl e gestisco un negozio di vendita al dettaglio in fortissima difficolta’. Ho preso dei finanziamenti dalla Banca fino a che mi e’ stato proposto, o meglio dire imposto, di fare un nuovo finanziamento comprensivo di tutti gli altri dove pero’ hanno richiesto la mia firma personale come garante.

Non avendo altra scelta pena il rientro immediato dei finanziamenti e sperando in una ripresa economica ho acconsentito, informando la Banca che pero’ non avevo beni personali. Ora purtroppo devo mettere in liquidazione la Società e mi sono arrivate le richieste dalla banca di pagare personalmente le esposizioni nei loro confronti. Quello che vorrei gentilmente domandare e’, non avendo io avuto possibilità di scelta e di rifiutare, se e’ stato lecito il comportamento della Banca nel richiedere la mia firma a garanzia. Esiste qualche modo per renderla nulla essendo stata fatta coercizione?

La coercizione va dimostrata come conseguenza di violenza. Esclusa questa ipotesi, vale il principio di auto responsabilità, che vincola a presumere liberamente assunta la sottoscrizione del nuovo contratto di finanziamento.

Peraltro sarebbe difficile, anche senza la richiamata pronuncia giurisprudenziale, provare che le condizioni del precedente finanziamento sono state riproposte nel nuovo contratto “sic et simpliciter” con l’unica variante della responsabilità patrimoniale ricondotta praticamente da un soggetto giuridico ad una persona fisica con la firma di garanzia.

Anche la sola variazione del tasso di interesse applicato al prestito o della durata del piano di ammortamento sono elementi che propendono nel recidere qualsiasi legame di dipendenza negoziale fra il precedente contratto e quello nuovo.

Senza considerare la circostanza che, probabilmente, nella fattispecie si tratta (anche se lei non ne fa riferimento esplicito, se non quando scrive della possibilità di rientro immediato) della sostituzione di un’apertura di credito concessa alla società srl con un contratto di prestito vero e proprio, erogato a favore dello stesso soggetto, ma integrato dalla costituzione di una garanzia personale.

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29 Maggio 2015 · Carla Benvenuto

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