Fideiussione bancaria e obblighi del creditore garantito – Possibilità di liberazione del fideiussore coniuge non debitore dopo la separazione legale e il divorzio

Possibile la liberazione del fideiussore coniuge non debitore dopo la separazione legale e il divorzio?





Il 26/11/86 mi sono costituita fidejussore di mio marito, atto rinnovato il 20/10/1992: da allora non ho mai ricevuto comunicazioni da parte della banca circa la situazione patrimoniale di mio marito. Il 23/07/2018 ci siamo separati ed il 16/07/2019 con sentenza abbiamo divorziato. Il 22/04/2022 la banca mi ha comunicato che la pratica è stata trasferita a contenzioso.

Ho motivi per contestare alla banca la nullità di una eventuale azione nei mie confronti?

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Fra gli effetti riconnessi automaticamente alla separazione personale e al successivo divorzio non si annovera certamente l’estinzione delle eventuali obbligazioni di garanzia prestate da un coniuge verso l’altro: il consiglio, comunque è quello di procedere quanto prima alla revoca della fideiussione assumendosi inevitabilmente l’obbligo di garanzia per l’eventuale esposizione debitoria maturata dal coniuge alla data di revoca della fideiussione.

Per le fideiussioni future, anche prevedenti un limite massimo di importo, l’ordinanza 31774/2019 della Corte di cassazione ha stabilito l’obbligo precipuo della banca di comunicare al suo garante l’avvenuto mutamento in peggio della consistenza patrimoniale generica del debitore principale al fine di dar modo al garante di poter recedere dalla fideiussione prestata. Questa ordinanza, quindi, potrebbe limitare la responsabilità del garante fino alla data in cui egli riuscisse a dimostrare sia l’intervenuto mutamento in peggio delle condizioni economiche del debitore principale sia che tale mutamento fosse noto alla banca creditrice.

Infatti, l’articolo 1956 del codice civile precisa che il fideiussore per un’obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito.

Quello che potrebbe, invece, sicuramente contestare alla banca è l’eventuale iscrizione del nominativo del garante come soggetto in sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia: infatti, l’articolo 125, comma 3, del Testo Unico Bancario (TUB) stabilisce l’obbligo dell’intermediario di informare per iscritto il cliente e il garante la prima volta che segnalano gli stessi a sofferenza. Nell’ipotesi, tuttavia, che la notifica del preavviso di iscrizione in Centrale Rischi non risulti essere stata perfezionata per compiuta giacenza presso l’ufficio postale.

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11 Maggio 2022 · Simonetta Folliero


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