Rinuncia all’eredità del coniuge convivente con il de cuius

L'articolo 485 del codice civile stabilisce che il chiamato all'eredità in possesso dei beni del defunto, ne deve redigere inventario, entro tre mesi


DOMANDA

Mio padre è deceduto a Dicembre del 2016 lasciando diverse TARI impagate. La Soget sta pignorando le stesse sulla pensione di mia madre tramite recupero obbligatorio. Tra una settimana avrei appuntamento in cancelleria del tribunale per inoltrare formale rinuncia dell’eredità. Il cancelliere ha fissato appuntamento a me, mia madre e mia sorella maggiore, che dovrebbe seguire lo stesso iter da me richiesto. Tuttavia, un mio zio avvocato mi ha consigliato di attendere 10 anni dalla morte di mio padre senza fare rinuncia, in quanto mia madre farebbe da ‘scudo’ per debiti del marito e anche perché dopo i 10 anni nessuno potrebbe richiedere a me e mia sorella di pagare, essendo trascorso il termine per definirci eredi puri e semplici. Si tratterebbe di attendere dicembre del 2026.
Ora il dilemma è questo: fare o non fare rinuncia collettiva? Se nessuno di noi tre farà rinuncia, mia madre (che ha 87 anni) dovrà pagare finché vive i debiti del marito, pignorati sulla sua pensione. Questo potrebbe garantire (ammesso che viva fino al 2026) un ‘ombrello’ per non far ricadere i suoi debiti su di noi, ma la condannerebbe a non potersene più liberare.
Diversamente, se lei facesse rinuncia, obbligherebbe noi a seguirla per non vederci arrivare i recuperi crediti ereditari…


RISPOSTA

La coniuge del defunto non può più presentare dichiarazione di rinuncia all’eredità per due ordini di motivi:

1) non essendosi opposta al pignoramento della pensione ha riconosciuto la debenza il che configura accettazione tacita dell’eredità;
2) essendo convivente con il de cuius avrebbe dovuto compilare, con l’assistenza di un notaio, entro tre mesi dal decesso del marito, inventario dei beni di proprietà del defunto da allegare alla successiva dichiarazione di rinuncia (articolo 485 del Codice Civile).

Pertanto, la coniuge del defunto è, e resta, erede pura e semplice del marito: infatti, “semel heres, semper heres”, cioè, dal latino, una volta erede si è per sempre erede.


7 Gennaio 2025

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