Pignoramento presso Inps e cessione del quinto pensione

Il terzo pignorato, nella fattispecie l'INPS, non ha alcun interesse ad agire a favore dei creditori insoddisfatti del pensionato debitore inadempiente


DOMANDA

Sono pensionato Inps con una buona pensione e, pertanto, ho ricevuto diversi crediti da banca e finanziarie. In seguito, per vicende sopravvenute, non ho potuto rimborsare tutti i crediti. Pertanto, attualmente ho tre pignoramenti presso terzi Inps, uno attivo e due accodati, con ordinanza del Tribunale. Avendo una cessione del quinto pensione in corso e trascorsi i quattro anni per un eventuale rinnovo, ho appunto chiesto il rinnovo della cessione che è andato a buon fine. Sono, quindi, in attesa che la banca subentrata (la nuova cessionaria) effettui il versamento tramite bonifico del residuo. Ora, non essendo molto esperto di questioni di debiti e la loro applicazione, il quesito che vorrei porre è questo: l’Inps può richiedere parte o tutto l’importo residuo che la Banca creditrice deve versare al sottoscritto, inerente ai due pignoramenti accodati?


RISPOSTA

L’INPS è solo il terzo pignorato: è il debitore del pensionato e gira i soldi prelevati dalla pensione al creditore indicato dal giudice adito: in altre parole, l’INPS non ha alcun interesse ad agire a favore degli eventuali creditori anche se avrebbe buona parte delle informazioni necessarie a farlo (in seguito alla notifica della cessione che il nuovo cessionario deve, necessariamente, effettuare): ovvero il tempo presumibile di accredito del prestito dietro rinnovo del quinto e il presumibile conto corrente di accredito intestato al debitore su cui verrebbe trasferito l’importo del prestito.

L’INPS, per legge, deve semplicemente limitarsi a girare la trattenuta per il rimborso del prestito dietro cessione del quinto della pensione al cessionario notificante. Punto.

Anche se l’INPS, ammesso e non concesso, volesse prelevare l’importo del prestito dietro cessione del quinto per destinarlo in quota ai creditori (due accodati e uno procedente in corso di rimborso) dovrebbe rivolgersi al giudice. Non potrebbe agire in seguito ad una propria volontà né informare i creditori del pensionato.


18 Dicembre 2024

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