Esenzione ticket sanitario per suocera extracomunitaria e disoccupata


Esenzione ticket sanitario, esenzione ticket sanitario - nucleo familiare fiscale





Mia suocera 62 anni, extracomunitaria ma con regolare permesso di soggiorno, è venuta ad abitare con noi: fatta la residenza in comune, è fiscalmente a mio carico in quanto disoccupata. Anche mia moglie è disoccupata ma percepisce la Naspi.
È possibile richiedere per mia suocera l’esenzione del pagamento del ticket perché senza occupazione? Se si come?

Determinate condizioni di reddito possono comportare il diritto all’esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket sanitario) per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e/o farmaceutiche. Alcune esenzioni per reddito sono valide su tutto il territorio nazionale, altre invece sono valide solo in relazione alla Regione di residenza del nucleo familiare.

Naturalmente, ci atterremo ad esporre le condizioni di reddito fissate in ambito nazionale per poter aver diritto all’esenzione del ticket sanitario; in particolare faremo riferimento alle condizioni di reddito previste per i componenti del nucleo familiare che versano in stato di disoccupazione.

Ebbene, per il 2019 il disoccupato ha diritto all’esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket sanitario) se fa parte di in un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 8.263,31 euro; il reddito aumenta a 11.362,05 euro se nel nucleo familiare è presente il coniuge del disoccupato; aumenta di 516,46 euro per ogni figlio a carico fiscale del disoccupato, presente nel nucleo familiare.

Nella fattispecie il reddito del nucleo familiare per consentire a sua suocera, se disoccupata, di accedere al beneficio dell’esenzione dal pagamento del ticket sanitario è pari a 8.263,31 euro.

Attenzione: Il reddito del nucleo familiare non è quello ISEE (tranne che in alcune realtà regionali), ma è dato dalla somma dei singoli redditi complessivi annui lordi prodotti da ciascuno dei componenti il nucleo.

Ai fini del riconoscimento del diritto all’esenzione del ticket sanitario, si considera disoccupato chi abbia cessato per qualunque motivo (licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato) un’attività di lavoro dipendente e sia iscritto al Centro per l’impiego in attesa di nuova occupazione. Non può considerarsi disoccupato il soggetto che non ha mai svolto attività lavorativa, né il soggetto che abbia cessato un’attività di lavoro autonoma, né chi è in cassa integrazione guadagni, sia essa ordinaria che straordinaria. Sono, invece, equiparati ai disoccupati i lavoratori in mobilità.

L’esenzione per reddito ha carattere personale.

8 Febbraio 2019 · Lilla De Angelis


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