Esenzione ticket sanitario – Requisiti per fruire del beneficio


I requisiti per l’esenzione dal pagamento del ticket sanitario sono di competenza regionale e le soglie di reddito sono legate al nucleo familiare





Sono maggiorenne e vivo in affitto con mia figlia e il mio compagno e residenza nella casa in affitto: fiscalmente sono a carico dei miei genitori in quanto non supero le soglie di reddito.

Dalle mie ricerche ho letto che i figli maggiorenni non conviventi (seppur a carico dei propri genitori) se hanno dei figli a loro volta fanno nucleo fiscale a sé.

Sulla base di questo ho richiesto esenzione dal ticket ma una cartella di pagamento mi è stata notificata sulla base del fatto che invece a loro dire dal momento che sono a carico dei miei genitori (e loro percepiscono le detrazioni) sono da considerare ai fini dell’esenzione nel loro nucleo.

Le regole (quelle dell’esenzione) e quelle di definizione dei nucleo fiscale mi sembrano in contraddizione. Voi che soluzione prospettate?

Premesso che i requisiti per l’esenzione dal pagamento del ticket sanitario sono di competenza regionale e che le soglie di reddito sono legate al nucleo familiare, possiamo dire, in generale, che l’esenzione dal pagamento del ticket sanitario si può ottenere per età, status e reddito del nucleo familiare: in particolare, per i cittadini con fascia di età compresa fra i 6 ed i 65 anni (fascia a cui riteniamo appartenere chi ci scrive), soglie di reddito del nucleo familiare per accedere al beneficio sono stabilite per i lavoratori in stato di mobilità, per i disoccupati, o, ancora, per coloro che soffrono di alcune tipologie di patologie croniche.

L’esenzione dal pagamento del ticket sanitario si può ottenere, inoltre (senza alcun riferimento ad età o al reddito del nucleo familiare di appartenenza), per malattia rara, per invalidità, durante lo stato di gravidanza, durante il periodo di temporanea invalidità degli infortunati sul lavoro.

In altre parole, non è sufficiente avere un reddito familiare nullo per poter fruire dell’esenzione dal pagamento del ticket sanitario: se il richiedente ha età compresa fra sei e 65 anni, deve risultare lavoratore in stato di mobilità, disoccupato, oppure, (senza alcun riferimento ad età o al reddito del nucleo familiare di appartenenza) essere interessato da patologie croniche, malattie rare, o, ancora, versare in stato di gravidanza o aver subito un infortunio sul lavoro e trovarsi in un periodo di temporanea invalidità.

Ricordiamo che un soggetto non residente con i propri genitori, di età superiore ai 26 anni oppure maggiorenne con figli, non rientra nel nucleo familiare dei propri genitori (indipendentemente dal reddito personale IRPEF percepito). I suoi genitori, comunque, possono fruire delle detrazioni fiscali considerando la figlia non convivente a proprio carico fiscale, ma la figlia non convivente (con figli a sua volta) non fa parte del nucleo familiare dei suoi genitori e dunque non può fruire dell’esenzione dal ticket (ammesso che i suoi genitori fruiscano del beneficio).

Pertanto, se chi ci scrive non appartiene al nucleo familiare di un avente diritto all’esenzione dal pagamento del ticket (ad esempio, un pensionato sociale, un pensionato al minimo o di vecchiaia con reddito inferiore alla soglia di legge), se chi ci scrive ha età compresa fra i sei e i sessantacinque anni, se non è una lavoratrice disoccupata oppure collocata in mobilità, se non è affetta da una patologia cronica, se non è temporaneamente invalida a seguito di infortunio sul lavoro, se non è gravida, se non è invalida, allora non ha diritto all’esenzione dal pagamento del ticket sanitario, anche se il reddito familiare è pari zero. Per questo è stata notificata una cartella esattoriale: chi ci scrive avrà dichiarato il falso, asserendo cioè di possedere i requisiti per l’esenzione dal pagamento del ticket sanitario.

Per evitarle un’altra ricerca alla nostra lettrice, precisiamo subito che per disoccupato deve intendersi colui/colei che non ha più un lavoro (coperto da contributi previdenziali e assicurativi) perché lo ha perso o ha scelto di abbandonarlo volontariamente. Invece, chi non ha mai avuto un lavoro coperto da contributi previdenziali e assicurativi (cioè non in nero) viene definito soggetto inoccupato.

18 Ottobre 2021 · Roberto Petrella


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