DOMANDA
Buongiorno sono nullatenente, ho chiuso ditta individuale; se passa un anno dalla chiusura non potranno più farmi fallire; tenendo conto di un debito iva elevato maturato negli anni, ha un senso richiedere qualche procedura di esdebitazione? esiste qualche procedura economica che consenta di stralciare i debiti con erario compresa iva, oppure l iva come mi sembra di aver capito, nno è possibile abbatterla?
RISPOSTA
Per quel che attiene l’esdebitazione fallimentare, il fallito persona fisica e’ ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti a condizione che:
abbia cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all’accertamento del passivo e adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
abbia consegnato al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nel fallimento;
non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta;
non abbia distratto l’attivo o esposto passivita’ insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l’esercizio dell’attivita’ d’impresa.
L’esdebitazione non puo’ essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali.
Restano esclusi dall’esdebitazione gli obblighi di mantenimento e alimentari e comunque le obbligazioni derivanti da rapporti estranei all’esercizio dell’impresa; i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale nonche’ le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.
Con l’esdebitazione fallimentare, restano comunque salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti di coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso.
L’esdebitazione ex legge 3/2012 riguardante la composizione delle crisi da sovraindebitamento per soggetti non fallibili, non è ammissibile per tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, per l’imposta sul valore aggiunto e per le ritenute operate e non versate (la legge prevede, in tali ipotesi) esclusivamente la dilazione del pagamento.
24 Febbraio 2020 - Ludmilla Karadzic
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