Asserito e strano errore di notifica di un atto il cui avviso di inizio giacenza è stato correttamente collocato nella cassetta postale del destinatario

Quando l'avviso di inizio giacenza è stato correttamente collocato nella cassetta postale del destinatario in occasione di una sua temporanea assenza












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Ho trovato nella cassetta della posta della mia abitazione la notifica di giacenza (e anche la raccomandata) di atti giudiziari (solitamente multe) ma sulla notifica è riportato un indirizzo sbagliato anche se recapitata all’indirizzo giusto. Come mi devo comportare? Vado ugualmente a ritirare l’atto o posso considerare la notifica nulla? Grazie per la risposta

La notifica é nulla solo se lo stabilisce un giudice: anche se la notifica fosse riconosciuta nulla dal giudice, il concessionario della riscossione (Agenzia delle Entrate Riscossione o un Concessionario locale) potrebbe rinotificare l’atto, qualora non risultasse già decorso il termine di decadenza, che è intimamente correlato alla natura dell’atto notificato.

Nella fattispecie, trattandosi presumibilmente di verbale relativo sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada, la decadenza interviene decorsi 90 giorni dalla data in cui è stata commessa l’infrazione (un eventuale successivo riconoscimento dell’errata notifica, renderebbe quindi nulla anche la sanzione amministrativa, considerato il brevissimo termine di decadenza).

Per contestare l’omessa notifica è ovvio che non si può ritirare l’atto in giacenza (in questa evenienza, infatti, non si potrebbe negare, ex post, di essere venuti comunque a conoscenza del verbale di sanzione inerente la violazione del Codice della Strada per poterla contestare nel merito, qualora ne sussistessero i presupposti). Nell’ipotesi di mancato ritiro del plico in giacenza, il verbale di sanzione amministrativa verrà considerato correttamente notificato decorsi 10 giorni dall’inizio giacenza nell’ufficio postale. Trascorsi inutilmente anche i 60 giorni dalla data di notica per giacenza, utili per il pagamento della sanzione, il debito verrà iscritto a ruolo e successivamente affidato ad Agenzia delle Entrate Riscossione o ad un concessionario locale per l’esazione coattiva di un importo gravato anche da interessi semestrali. A questo punto si potrà adire il Giudice di Pace eccependo l’omessa notifica del verbale prodromica alla pretesa esattoriale con cartella di pagamento o ingiunzione fiscale.

A lei la scelta di cosa fare, tenuto conto che non è agevole, per noi, valutare la gravità di un asserito errore di notifica effettuata correttamente all’indirizzo del destinatario: se l’errore è riscontrabile esclusivamente sulla cartolina di inizio giacenza consegnata dal postino, la cosa è assolutamente irrilevante per poter invalidare la notifica.

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4 Agosto 2021 · Giuseppe Pennuto

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