Errore data udienza di pignoramento presso terzi

Pignoramento, questioni procedurali












Al momento della notifica di un pignoramento presso terzi nell’ufficio UNEP competente, il funzionario ha corretto a penna la data di fissazione dell’udienza di comparizione, sostituendo quella indicata dall’avvocato con il primo giorno utile di udienza stabilito dal Tribunale.

A questo proposito la mia domanda è la seguente: quali sarebbero le conseguenze nel caso in cui questa correzione apportata a penna fosse inficiata da errore materiale? (es. la data è necessariamente futura ma per errore si indica un anno passato).

Nel momento in cui tutti i requisiti sono presenti (in primis l’ingiunzione al debitore ex art. 492 cpc) è corretto dire che non si può parlare di inesistenza del pignoramento?

Nel caso in cui invece si possa parlare di nullità, è corretto dire che il difetto in questione non può più essere rilevato se non dedotto dal debitore entro il termine perentorio di 20 giorni con l’opposizione formale ex art. 617 cpc?

Eventualmente questo errore può essere fatto valere anche dal terzo?

La nullità della citazione per omessa (o errata indicazione, ndr) dell’udienza di comparizione davanti al giudice adito si verifica soltanto nel caso in cui detta indicazione manchi del tutto o, per la sua incompletezza (o errata indicazione, ndr), risulti tanto incerta da non rendere possibile al destinatario dell’atto individuare, con un minimo di diligenza e buon senso, la data che si intendeva effettivamente indicare, con la conseguenza che, ove non ricorra propriamente questa eventualità, la citazione deve essere considerata valida (Corte di cassazione, sentenza 13691/2011).

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10 Settembre 2019 · Marzia Ciunfrini