Le indicazioni sulla questione vengono fornite dagli articoli 557 e 740 del codice civile: il secondo dispone, innanzitutto che il discendente che succede per rappresentazione deve conferire alla massa ereditaria ciò che è stato donato al proprio ascendente deceduto mentre l’articolo 557 del codice civile afferma che la riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima non può essere domandata che dai legittimari e dai loro eredi.
Ricordiamo che, ai sensi dell’articolo 536 del codice civile, legittimari sono i soggetti a favore dei quali la legge riserva una quota di eredità nella successione: in pratica il coniuge, i figli, nonché gli ascendenti del defunto.
La dichiarazione di successione assolve una funzione esclusivamente fiscale: la ripartizione della massa ereditaria fra gli eredi determina, per ciascuno dei coeredi, la quota di versamento della relativa imposta di successione.
4 Ottobre 2021 · Loredana Pavolini