Ho letto che l’erede può accedere al conto del de cuius onde accertare a quanto ammonta la liquidità: non ho capito però fino a che retroattivamente, dalla data della morte del de cuius, la banca deve consegnare i movimenti bancari all’erede.
Il comma 4 dell’articolo 119 del Testo Unico Bancario (TUB) stabilisce che il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.
19 Luglio 2022 · Simonetta Folliero
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