Emissione di assegni circolari per svuotare il conto corrente del debitore e rendere infruttuoso un eventuale pignoramento del saldo


Quando l'operazione è finalizzata a svuotare il conto corrente del debitore e a rendere infruttuoso un eventuale pignoramento del saldo





Sono un debitore pensionato che vive all’estero ed ha sia una banca estera dove accredito la pensione e sia un conto italiano per residenti all’estero. Vorrei trovare un modo per trattenere in banca i risparmi senza che possano essere trovati dal creditore (non mi è mai arrivato il precetto) ormai sono alla fine del percorso, Tra 2 anni il tutto va in prescrizione, ho letto che con assegni circolari magari intestati a mio figlio ciò è possibile, è vero?

Lei non riferisce su quale dei due conti correnti è accreditata la pensione, se la pensione è erogata da INPS, nè se il creditore di cui teme l’avvio di un’azione esecutiva sia italiano.

In ogni caso, deve sapere che una volta tentato inutilmente (ed eventualmente) il pignoramento del conto corrente, il creditore procedente tenterà (sicuramente) di ottenere dal giudice la trattenuta del 20% della pensione, al netto degli oneri fiscali e degli eventuali assegni familiari, per la parte eccedente il minimo vitale. Quindi l’ambaradam escogitato appare abbastanza velleitario, nella sua condizione di pensionata.

Qualora si verificasse la premorienza del debitore pensionato inadempiente rispetto al termine del piano di rimborso coattivo del debito, l’onere del rimborso del credito residuo insoddisfatto si trasferirebbe agli eredi del debitore premorto.

Rispetto al bonifico dell’importo direttamente sul conto corrente intestato al proprio figlio, l’emissione di assegni circolari intestati al figlio, e trattenuti da chi li emette, ha il vantaggio che i soldi non possano essere spesi del beneficiario: tuttavia in caso di premorienza del beneficiario, le somme, per le quali è stata disposta l’emissione di assegni circolari, potranno essere riscosse esclusivamente dagli eredi del beneficiario. Il marchingegno, allora, potrebbe garantire un certo margine di sicurezza se il figlio risulta celibe e senza figli. Infine, ogni tre anni gli assegni andrebbero riscossi, per non andare poi incontro ad una complicata procedura per il riaccredito degli importi nominali indicati sui titoli.

Infine, andrebbe verificata, con attenzione, la data presunta in cui si ritiene interverrà la prescrizione del diritto del creditore di ottenere il rimborso di quanto gli è dovuto: per un soggetto residente all’estero la procedura di notifica delle comunicazioni interruttive del termine di prescrizione è abbastanza articolata e la notifica, non nota al debitore, potrebbe essere stata validata per compiuta giacenza presso l’ufficio postale dell’ultima residenza italiana o presso l’albo pretorio dell’ultimo Comune italiano di residenza.

17 Settembre 2021 · Simonetta Folliero


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