Effetti dell’azione revocatoria ordinaria dopo il primo grado di giudizio


Azione revocatoria ordinaria di atti dispositivi del debitore (alienazione immobile donazione costituzione fondo patrimoniale)





Desidero sapere quali azioni può intraprendere il creditore vittorioso nella sentenza di primo grado della revocatoria ordinaria ed in attesa degli altri due gradi di giudizio, se il debitore dovrà lasciare l’abitazione oggetto della revocatoria ancor prima dei successivi gradi giudizio.

Il creditore per poter ritenere inefficace nei suoi confronti l’atto traslativo intervenuto fra il debitore ed il terzo, in seguito ad accoglimento nel giudizio di merito dell’azione revocatoria proposta, dovrà attendere che la sentenza passi in giudicato.

Nel frattempo, onde evitare che il terzo acquirente possa a sua volta alienare l’immobile già acquistato dal debitore con un atto di compravendita oggetto di azione revocatoria (complicando e dilatando i tempi della procedura giudiziale in corso), potrà chiederne al giudice il sequestro conservativo ex articolo 671 del codice di procedura civile.

Premesso che risulta abbastanza difficile, se non impossibile, alienare l’immobile gravato da domanda trascritta di azione revocatoria in pendenza di giudizio, il sequestro conservativo è uno strumento che fornisce una tutela immediata e provvisoria del diritto di credito: la finalità del sequestro è duplice, da un lato rendere inefficaci nei confronti del creditore sequestrante gli atti di disposizione del bene compiuti dal terzo dopo il sequestro, dall’altro garantire, tramite la custodia, la materiale permanenza del bene nel patrimonio del terzo, affinché il creditore risultato vincitore nel giudizio passato in giudicato possa pignorare ed espropriare l’immobile come se fosse ancora nella disponibilità del debitore.

Si ricorda, infatti, che il sequestro conservativo viene definito anche come pignoramento anticipato in quanto lo stesso viene eseguito nelle stesse forme del pignoramento e, in caso di sentenza di condanna esecutiva, viene convertito in pignoramento in via automatica. Pertanto, i limiti della sequestrabilità sono gli stessi della pignorabilità. E che, inoltre, l’azione revocatoria non elimina l’atto impugnato, ma lo rende semplicemente inefficace esclusivamente verso il creditore che ha agito: non si produce un effetto restitutorio, poiché il bene non rientra nel patrimonio del debitore, ma il creditore procedente potrà promuovere sul bene oggetto di revocatoria azioni sia esecutive che conservative, come se il bene non fosse mai stato soggetto all’atto dispositivo del debitore.

9 Gennaio 2020 · Lilla De Angelis

Ove il creditore dovesse chiedere il sequestro conservativo io sarie costretta a lasciare l’immobile o potrei continuare ad abitarlo in attesa del passato in giudicato della sentenza?

Potrà continuare ad abitare l’immobile con l’obbligo di custodire il bene: ovvero, eseguendo le direttive impartite dall’ufficiale giudiziario per la conservazione del bene e senza apportare modifiche se non dopo l’eventuale autorizzazione del giudice.

10 Gennaio 2020 · Chiara Nicolai


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