DURC di congruità e rischio perdita benefici fiscali per il committente dei lavori di ristrutturazione


La verifica del Durc di congruità a carico del committente privato è obbligatoria in ambito ricostruzione nei territori interessati da eventi sismici





Se ho capito bene, in occasione dell’affidamento di lavori di ristrutturazione della mia casa, per importi complessivi pari o superiori a 70 mila euro, per non perdere il diritto alle detrazioni fiscali, dovrò verificare che la ditta sia in possesso del DURC di congruità (nel caso in esame si tratta di lavori privati).

Per individuare la soglia dei 70mila euro come previsti, dovrò sommare ogni singolo contratto che avrò stipulato con altrettante imprese, sebbene sia possibile che ciascuna ditta si occupi di una lavorazione diversa senza concorrere alla realizzazione di un’opera specifica (ad es. muratore e serramentista per gli infissi, oppure altro caso impiantista che installa impianto fotovoltaico senza alcuna assistenza o necessità di collaborazione di altra ditta, etc)?

inoltre, nel caso in cui un cantiere inizialmente fosse sotto soglia (ad es. € 50000), poi in seguito ad una variante dovesse superare la soglia economica, come si deve procedere? Il committente che deve fare in relazione al DURC di congruità per essere in regola?

La verifica del Durc di congruità, a carico del committente privato, è obbligatoria nell’ambito della ricostruzione pubblica e privata nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e non riguarda la ristrutturazione di un immobile in generale.

Per il resto, la circolare 19/E 2022 dell’Agenzia delle Entrate, chiarisce solo che il Durc di congruità trova applicazione per il committente anche nel caso di subappalto fra imprese: in caso di inosservanza, per l’impresa committente potrebbe determinarsi il mancato riconoscimento dei benefici fiscali normativamente previsti.

10 Settembre 2022 · Giorgio Valli


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