DOMANDA
Ho due pignoramenti da parte di due finanziarie di 1/5 sulla pensione Inps mediante decreto del giudice: una è già attiva e tra non molto si estingue, per poi subentrare l'altra.
RISPOSTA
Il creditore procedente, per il quale il giudice adito abbia già disposto il soddisfacimento del credito azionato tramite trattenuta coattiva sullo stipendio del debitore (benché progressiva, o accodata, vale a dire con trattenuta applicata solo dopo il rimborso completo del credito azionato con il pignoramento dello stipendio in corso da parte di un altro creditore), prima di aggredire un altro bene del debitore, deve rinunciare agli atti ex articolo 629 del codice di procedura civile ed estinguere il processo esecutivo in corso.
25 Maggio 2022
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