DSU/ISEE precompilata – Come funziona, o meglio, come funzionerà?

DSU - ISEE precompilata












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Vivo da solo, ospite di amici, non ho lavoro e vorrei presentare domanda per il reddito di cittadinanza: ho letto che adesso è possibile utilizzare la DSU/ISEE precompilata. Come funziona?

Va innanzitutto chiarito che l’accesso alla DSU/ISEE precompilata é consentito a decorrere dal primo gennaio 2020: in via sperimentale, inoltre, la DSU precompilata sarà resa accessibile ai nuclei familiari che nel triennio 2016-2018 abbiano presentato almeno una DSU all’INPS, in via telematica, direttamente a cura del richiedente.

Diciamo quindi che non si tratta, al momento, di una novità di suo interesse e che dovrà, necessariamente, avvalersi del supporto di un CAF se non è in grado di procedere da solo alla compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica.

Visto che ci troviamo in argomento, diciamo che solo in un prossimo futuro (per ora non quantificabile) l’accesso sarà consentito a tutti tutti i soggetti che ne faranno richiesta direttamente o per il tramite di un CAF delegato.

l’accesso sarà riservato ai possessori di una delle seguenti tipologie di credenziali:

1) credenziali dispositive rilasciate dall’INPS;
2) credenziali rilasciate dall’Agenzia delle entrate;
3) identità SPID di livello 2 o superiore.

In presenza di altri componenti il nucleo familiare, sarà necessario fornire altre informazioni su reddito e patrimonio. Infatti, non tutte le informazioni saranno precompilate. Dovranno essere auto dichiarate dal dichiarante, tra le altre:

  • la composizione del nucleo familiare e le informazioni necessarie ai fini della determinazione del valore della scala di equivalenza;
  • l’indicazione di eventuali soggetti rilevanti ai fini del calcolo delle componenti aggiuntive dell’ISEE, nonché le altre informazioni necessarie;
  • la eventuale condizione di disabilità e non autosufficienza dei componenti il nucleo;
  • l’identificazione della casa di abitazione del nucleo familiare;
  • il reddito complessivo, limitatamente ai casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione ed assenza di certificazione unica trasmessa dai sostituti di imposta ovvero di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali;
  • le componenti reddituali limitatamente ai redditi diversi da quelli prodotti con riferimento al regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa arti o professioni, ovvero al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e dai redditi derivanti dalla locazione di immobili assoggettati all’imposta sostitutiva operata nella forma della cedolare secca.

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8 Ottobre 2019 · Genny Manfredi

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