DOMANDA
Il mio nucleo familiare è composto da me, mia moglie, mia figlia minorenne e mio figlio poliziotto che vive in un’altra città per motivi di servizio, ma ha la residenza ancora a casa mia.
Ai fini ISEE mi è stato detto di non dichiararlo nella DSU, in quanto esiste una norma che, solo per le forze dell’ordine e armate, prevede di avere il domicilio FISCALE diverso dalla residenza, ovvero dove presta servizio, senza cambiare la residenza e senza rilasciare alcuna dichiarazione.
Vorrei un Vostro consulto che confermi o smentisca ciò che ho appena scritto.
RISPOSTA
L’articolo 48 (Obbligo di Residenza) del DPR 335/1982 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia) dispone che l’agente della Polizia di Stato (PS) deve risiedere nel luogo ove ha sede l’ufficio o reparto cui è destinato. Il capo dell’ufficio o reparto, per rilevanti ragioni, autorizza il dipendente che ne faccia richiesta a risiedere altrove, quando ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento d’ogni altro suo dovere. Dell’eventuale diniego è data comunicazione scritta all’interessato. Il provvedimento deve essere motivato.
Pertanto, dalla normativa appena illustrata, si evince che l’agente della Polizia di Stato ha l’obbligo di risiedere nel luogo ove presta servizio, ma potrebbe anche non ottemperare a tale obbligo, per rilevanti ragioni.
Pertanto, premesso che il concetto di domicilio fiscale poco (o niente) ha a che fare con la situazione in esame, il nucleo familiare di chi ci scrive comprende anche, obbligatoriamente, il figlio agente della PS indipendentemente dalla circostanza che egli svolga servizio altrove, almeno fino a quando egli non trasferirà la propria residenza nel luogo di destinazione.
11 Gennaio 2025