Conto corrente cointestato e morte di uno dei cointestatari – Quando si verifica una donazione indiretta da parte del de cuius a favore di uno dei coeredi con obbligo di collazione ereditaria


Quando si verifica una donazione indiretta da parte del de cuius a favore di uno dei coeredi legittimari con obbligo di collazione ereditaria

Un figlio avevo cointestato un conto corrente con firma disgiunta con il padre, dal quale prelevò in passato, attraverso dei bonifici accreditati sul suo conto personale, molti soldi. Il padre non ostacolò tale prelievi. Ora, aperta la successione del padre, gli altri figli si chiedono se tali somme prelevate possano costituire una donazione e venire tutte inserite nell’asse ereditario.

Va premesso che la giurisprudenza consolidata (si vedano Cassazione 4682/2018, 809/2014, 10991/2013, 2983/2008, 12552/2000 e 3499/99) ritiene, ormai unanimemente che la cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito è qualificabile come donazione indiretta qualora detta somma, all’atto della cointestazione, risulti essere appartenuta ad uno solo dei cointestatari, rilevandosi che, in tal caso, con il mezzo del contratto di deposito bancario, si realizza l’arricchimento senza corrispettivo dell’altro cointestatario.

In pratica, il regime di contitolarità di un conto corrente, anche a firma disgiunta, potrebbe essere superato ogni qual volta la costituzione iniziale e/o il saldo attivo del conto cointestato a due cointestatari risultasse discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno soltanto di essi, con la conseguenza che si deve escludere che l’altro cointestatario possa avanzare diritti sul saldo medesimo, a meno che non si tratti di una donazione indiretta.

Pertanto, chi vi ha interesse (di solito un altro coerede non cointestatario del conto corrente, che ritiene lesa la propria quota legittima di eredità) dovrebbe dimostrare, contestualmente alla proposizione della domanda di accertamento della lesione della quota di legittima, che il conto corrente del de cuius era stato costituito e successivamente sempre alimentato con somme di danaro spettanti esclusivamente al defunto.

Solo in questo modo sarà possibile considerare come donazioni indirette del de cuius a favore del coerede cointestatario superstite, i prelievi da questi effettuati nel tempo facendoli così confluire nell’asse ereditario, tramite collazione. (Oppure, qualora la sussistenza di una donazione non emergesse da un atto pubblico notarile, pretendere la restituzione di quanto prelevato indebitamente dal conto corrente, trattandosi di donazione nulla quando le somme prelevate non risultassero di modico valore rispetto al patrimonio del defunto).

22 Febbraio 2023 · Simonetta Folliero

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