Indennità SFL (Supporto Formazione e Lavoro) – La procedura per poter fruire di un importo pari a 350 euro/mese per dodici mesi


Una prossima circolare INPS illustrerà, nel dettaglio, requisiti e modalità di accesso all'indennità SFL (Supporto Formazione e Lavoro) da 350 euro/mese





Ho letto su internet vari articoli che illustravano una sorta di rimborso spese di 350 euro al mese per chi frequenterà un corso di formazione: vorrei capire, questi corsi sono individuati dai centri per l’impiego oppure dovrò provvedere io a contattare gli enti?

Con il messaggio 2632/2023, del 12 luglio ultimo scorso, l’INPS ribadisce la fine dell’erogazione del Reddito di Cittadinanza (RdC) e della Pensione di Cittadinanza (PdC), e annuncia che la misura del SFL è istituita, dal primo settembre 2023, al fine di favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate.

Il Supporto Formazione e Lavoro sarà utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari (privi di invalidi, minorenni o componenti con almeno sessant’anni e quindi che non hanno i requisiti per fruire dall’assegno di Inclusione – AdI) di età compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dell’ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro annui e

Inoltre, il Supporto per la Formazione e il Lavoro può essere utilizzato anche dai componenti dei nuclei familiari che percepiranno l’Assegno di Inclusone (AdI) che decidono di partecipare ai percorsi di inclusione sociale e professionale sopra indicati, purché non siano calcolati nella scala di equivalenza applicata ai nuclei che beneficiano dell’AdI e non siano obbligati alle attività individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa previsto dall’articolo 6 del decreto-legge 48/2023.

Ricordiamo che l’Assegno di inclusione (AdI) è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei componenti di nuclei familiari con disabilità, nonché dei componenti minorenni o con almeno sessant’anni di età, ovvero dei componenti in condizioni di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica Amministrazione.

Il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) è incompatibile con il Reddito di Cittadinanza (RdC) e la Pensione di Cittadinanza (PdC)e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione ed è pari a un importo mensile di 350 euro erogato per tutta la durata dei programmi formativi sopra indicati e, comunque, entro un limite massimo di dodici mensilità. Il beneficio economico è erogato mediante bonifico mensile da parte dell’INPS.

Come è noto, non si applica il limite massimo delle sette mensilità di fruizione della misura, fermo restando il limite di fruizione del beneficio entro il 31 dicembre 2023, per i nuclei familiari al cui interno siano presenti persone con disabilità, minorenni o persone con almeno sessanta anni di età.

Con una circolare successiva l’INPS chiarirà le modalità con cui gli ex percettori di RdC, che non hanno diritto all’AdI, potranno accedere all’indennità SFL. A grandi linee, la procedura immaginata per accedere all’indennità SFL sarà la seguente:

1) L’interessato chiederà di accedere al Supporto per la formazione e il lavoro in modalità telematica con la sottoscrizione, mediante la piattaforma del Sistema informativo per l’inclusione sociale lavorativa (SIISL), di un patto di attivazione digitale in cui il beneficiario si impegna a presentarsi alla convocazione del servizio per il lavoro competente per la stipula del patto di servizio. 2)

2) All’esito dell’accettazione della richiesta da parte di INPS e della sottoscrizione del patto di attivazione digitale, il richiedente sarà convocato presso il servizio per il lavoro competente, per la stipula del patto di servizio personalizzato, dopo la sottoscrizione del patto di attivazione digitale.

3) Nel patto di servizio personalizzato, verranno indicate, quale misura di attivazione al lavoro, almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all’attività di intermediazione individuate dal beneficiario nell’ambito del patto di attivazione digitale. Il patto di servizio personalizzato può prevedere l’adesione ai servizi al lavoro e ai percorsi formativi previsti dal Programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL), di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

4) La convocazione del richiedente da parte del competente servizio per il lavoro potrà essere effettuata tramite la piattaforma del SIISL ovvero con altri mezzi, quali messaggistica telefonica o posta elettronica, utilizzando i contatti a tal fine forniti dai beneficiari.

5) A seguito della stipula del patto di servizio, l’interessato, attraverso la piattaforma potrà ricevere offerte di lavoro e servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro, ovvero essere inserito in specifici progetti di formazione erogati da soggetti, pubblici o privati, accreditati alla formazione dai sistemi regionali, da fondi paritetici interprofessionali e da enti bilaterali.

6) L’interessato potrà autonomamente individuare progetti di formazione, rientranti nel novero di quelli indicati al punto 5, ai quali essere ammesso e, in tal caso, deve darne immediata comunicazione attraverso la piattaforma

7) La partecipazione, a seguito della stipula del patto di servizio attraverso la piattaforma del SIISL, alle attività per l’attivazione nel mondo del lavoro determina l’accesso per l’interessato a un beneficio economico, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari ad un importo mensile di 350 euro. Tale importo è erogato per tutta la durata della misura, entro un limite massimo di 12 mensilità. Il beneficio economico verrà erogato mediante bonifico mensile da parte dell’INPS.

8) L’interessato sarà tenuto ad aderire alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato, dando conferma, almeno ogni 90 giorni, ai servizi competenti, anche in via telematica, della partecipazione a tali attività. In mancanza di conferma, il beneficio è sospeso.

9) La mancata iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo di istruzione, ove non già assolto comporterà la non erogazione del beneficio, che comunque decorre dall’inizio del percorso formativo, fermo restando il periodo massimo di 12 mesi.

21 Luglio 2023 · Annapaola Ferri







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