DOMANDA
Qualche giorno fa mi sono recato con la mia auto presso un distributore di benzina, di una nota compagnia, per effettuare rifornimento. Al momento mi trovavo sprovvisto di contanti e ho optato per l’utilizzo del mio bancomat, come fatto centinaia di altre volte. Così, ho provveduto al rifornimento per 10 euro. Al momento in cui sono andato a controllare la transazione tramite il mio home-banking, però, ecco la sorpresa. Mi sono accorto che oltre ai 10 euro me n’erano stati addebitati altri 101. Ho chiamato, preoccupato, la mia banca, che mi ha informato che è una prassi diffusissima di blocco somme a garanzia e i soldi mi saranno riaddebitati entro qualche giorno. Ora vi chiedo, riavrò i miei soldi indietro o devo preoccuparmi? Inoltre, è legale bloccare somme così importanti su un conto corrente senza alcun tipo di preavviso? Sono furioso.
RISPOSTA
Purtroppo, come lei ha già accennato, la pratica è ampiamente diffusa: sono molteplici, infatti, i casi segnalati. In tali fattispecie, qualsiasi sia l’importo di carburante che si acquista, 5, 10 ,15 o 50 euro, contestualmente all’addebito, avvenuto regolarmente, si aggiunge il blocco di un importo per alcuni giorni pari a circa 101 euro, valutazione forfettaria di un pieno.
Nessun segnale preventivo viene in qualche modo dato al cliente.
L’unica traccia effettiva è rinvenibile sul conto corrente dei clienti che, al momento di pagare, si vedono alterare ingiustamente e senza avviso alcuno la disponibilità del proprio conto.
Supponendo che, poi, si abbia a disposizione quella cifra, perché, altrimenti, sono guai ancora peggiori.
Infatti, nella maggioranza dei casi, si scopre solo se casualmente e se in quel preciso momento si controlla il conto se sulla carta si ha una disponibilità limitata coincidente con l’importo bloccato e, ciò a sorpresa, preclude qualsiasi altro acquisto.
La cosa potrebbe dunque passare tranquillamente inosservata: se non ci si accorge che quella cifra è di fatto bloccata, dopo qualche giorno (in media 5 giorni, ma anche di più) la stessa viene liberata ed il gioco è fatto.
Rispondendo, dunque, alla prima domanda, la risposta è si. Vedrà sbloccata la somma entro qualche giorno (dai 3 ai 5 in media a seconda dei casi).
Per quanto riguarda la legittimità o meno dell’operazione, invece, è bene sapere che, come disciplinato dal Testo unico Bancario, con questa irragionevole prassi le banche, o chi per loro, vìolano:
le norme sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti (titolo VI Tub), visto che l’art. 116, comma 1, stabilisce le banche e gli intermediari finanziari rendono noti in modo chiaro ai clienti i tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni economiche relative alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l’imputazione degli interessi
gli obblighi riguardanti le Informazioni relative alle operazioni di pagamento e ai contratti tali per cui La Banca d’Italia disciplina:
contenuti e modalità delle informazioni e delle condizioni che il prestatore dei servizi di pagamento fornisce o rende disponibili all’utilizzatore di servizi di pagamento, al pagatore e al beneficiario. Le informazioni e le condizioni sono redatte in termini di facile comprensione e in forma chiara e leggibile. In particolare, l’utilizzatore dei servizi di pagamento è informato di tutte le spese dovute al prestatore di servizi di pagamento e della loro suddivisione. Sono previsti obblighi di trasparenza semplificati nel caso di utilizzo di strumenti di pagamento che riguardino operazioni o presentino limiti di spesa o avvaloramento inferiori a soglie fissate dalla stessa Banca d’Italia;
casi, contenuti e modalità delle comunicazioni periodiche sulle operazioni di pagamento. (art. 126 – quater, comma 1)
le disposizioni di cui al comma 3 dell’art 126 quater per cui: prima di disporre l’operazione di pagamento l’utilizzatore è informato: a) dal beneficiario, di eventuali spese imposte o riduzioni proposte per l’utilizzo di un determinato strumento di pagamento; dal prestatore di servizi di pagamento o da un terzo, di eventuali spese imposte per l’utilizzo di un determinato strumento di pagamento
Stesso discorso per il Codice del Consumo, le cui disposizioni sono infrante nella misura in cui la prassi descritta rientra nella categoria di azioni ingannevoli (art.21) e Omissioni ingannevoli (art.22) comportando di fatto l’omissione di informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno pendere una decisione consapevole di natura commerciale.
Il consiglio, dunque, è quello di, anche dopo aver ricevuto le somme sbloccate, segnalare comunque il caso alle associazioni dei consumatori.
5 Settembre 2024 - Simone di Saintjust
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