E’ legittimo imporre un dispositivo di blocco del motore per concedere un prestito cambializzato finalizzato all’acquisto di un veicolo?

Cambiali, patto di riservato dominio, prestiti cambializzati












Mi hanno offerto un prestito cambializzato per l’acquisto di un auto, in quanto sono riconosciuto dal Crif come cattivo pagatore: vorrei chiedervi quale sia, in questo caso, la procedura di recupero crediti in quanto mi hanno detto che se voglio accedere al credito installeranno un dispositivo capace di disabilitare l’accensione del mio veicolo in caso di mancato pagamento.

Questo comportamento è contemplato dalla nostra normativa? La stessa società utilizza la stessa metodologia che prevede l’utilizzo di questo dispositivo per il leasing, ma in quel caso il bene è della società mentre nel caso del prestito cambializzato il bene dovrebbe essere di proprietà del debitore, o sbaglio?

Lei non è in grado di riferirlo, ma il prestito erogato potrebbe ben essere finalizzato ad acquisire il veicolo, sul quale è imposta l’installazione di un dispositivo di blocco remoto del motore, con patto di riservato dominio. Come sappiamo, la vendita con patto di riservato dominio (ai sensi dell’articolo 1523 del codice civile) regola l’acquisizione del diritto di proprietà di un bene quando sia condizionato al pagamento dell’intero prezzo pattuito precedentemente tra le parti.

La particolarità di questa tipologia di contratto sta proprio nella possibilità di acquistare un bene mediante pagamento a rate, con la possibilità di godere di esso da subito, ottenendone però la proprietà effettiva solo con il pagamento dell’ultima rata.

In un tale scenario difficile cogliere l’eventuale illegittimità di imposizione dell’installazione del dispositivo sul veicolo che, in effetti, è di proprietà del creditore.

In ogni caso, essendo lei un cattivo pagatore, eventuali clausole in odore di vessatorietà, finalizzate a costituire garanzie di rimborso a favore di chi eroga il prestito, sarebbero difficilmente contestabili in sede di legittimità dopo aver sottoscritto liberamente il contratto, a meno che non si tratti di tassi usurari applicati al finanziamento.

Per quanto attiene, invece, le facilitazioni che il prestito cambializzato consente nell’azione di recupero crediti nei confronti del debitore inadempiente, va detto che, con le cambiali impagate e protestate, il creditore può precettare e pignorare il debitore inadempiente senza alcun bisogno di chiedere un decreto ingiuntivo al giudice.

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19 Ottobre 2016 · Marzia Ciunfrini