DOMANDA
Il mese scorso ho venduto la mia vecchia macchina ad un ragazzo della mia stessa città tramite un noto portale di annunci online. Oggi questo ragazzo a distanza di quasi un mese, mi chiama e mi avverte che la macchina presenta un problema al braccetto, problema che sotto la mia proprietà non era presente, spiegato che la macchina era apposto e oltretutto controllata dal suo amico meccanico quando vennero a vederla, mi minaccia per così dire di agire legalmente nei miei confronti.
Vorrei capire se sono obbligato, come dice l’acquirente a sistemare la macchina a mie spese oppure no, la compravendita è stata tra privati, non sono un concessionario.
Grazie per la vostra cortesia.
RISPOSTA
Il decreto legislativo 206/2005, noto anche come Codice del Consumo, tutela esclusivamente il consumatore che acquista beni da un professionista. Nelle compravendite fra privati, può essere invocato, per dirimere eventuali controversie sorte in seguito alla compravendita di un bene, il solo Codice Civile.
Per vizio di un veicolo compravenduto va intesa qualsiasi anomalia che renda il bene inidoneo all’uso cui è destinata: ad esempio,
Ebbene, l’articolo 1490 del Codice Civile prevede che il venditore sia tenuto (implicitamente) a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Nell’ipotesi in cui il bene dovesse risultare difettoso, il compratore può, a sua scelta, richiedere la riduzione del prezzo, proporzionalmente alla diminuzione del valore del bene oppure la risoluzione del contratto, che comporta la restituzione del bene al venditore e l’integrale rimborso del prezzo pagato.
Il difetto di funzionamento, invece, quando il venditore esplicitamente e per iscritto garantisce il buon funzionamento del veicolo per un certo numero di mesi, deve essere denunziato al venditore entro 30 giorni dalla scoperta, e la relativa azione giudiziaria si prescrive nel termine di 6 mesi: il venditore può liberarsi dalla responsabilità se dimostra che il malfunzionamento è sorto successivamente alla conclusione del contratto ed alla consegna del bene, oppure è dovuto ad un utilizzo improprio del bene, al danneggiamento di un terzo o, infine, al caso fortuito.
Con l’articolo 1495, infatti, si è anche deciso che il compratore decade dal diritto alla garanzia rispetto al difetto di funzionamento, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta (norma teorica difficile, se non impossibile, da contestare/avvalorare). E inoltre, che l’eventuale azione giudiziale si prescrive, in un anno dalla consegna; tuttavia il compratore, che sia convenuto per l’esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell’anno dalla consegna.
Se il venditore non riesce a liberarsi della responsabilità di cui si è appena discusso, egli può evitare la risoluzione del contratto, con conseguente riappropriazione del bene e la restituzione dell’importo acquisito con la vendita, sostituendo o riparando il bene entro un termine pattuito.
Tornando a noi, sarebbe stato opportuno, che un meccanico terzo avesse messo per iscritto, fra l’altro, che il veicolo oggetto di compravendita non generava rumori come scricchiolio, stridore o cigolio, non presentava sterzata difettosa e nemmeno pneumatici con evidenti segni di usura irregolare. In assenza di una relazione tecnica selle condizioni del veicolo al momento della vendita, che avrebbero attribuito il problema registrato al braccetto all’utilizzo del veicolo da parte del compratore nel corso del mese di utilizzo, la cosa migliore da fare, a nostro avviso, è quella di chiedere all’acquirente un preventivo per la riparazione o la sostituzione del braccetto, trattare bonariamente su tale importo ed accollarsi la spesa concordata, preavvisando il compratore che al prossimo guato rilevato si finirà in tribunale.
24 Ottobre 2024 - Giovanni Napoletano