DIS-Coll e lavoro parasubordinato (cococo – collaborazione coordinata e continuativa)


Il legislatore ha previsto ipotesi di sospensione e riduzione del trattamento, qualora il lavoratore trovasse nuova occupazione a carattere temporaneo


Percependo la DIS-COLL e avendo un contratto cococo (collaborazione coordinata e continuativa) per evitare il cumulo di reddito si possono applicare le stesse regole del lavoro subordinato: in pratica sospendere la DIS-COLL nelle giornate in cui si lavora e riprenderla quando non si lavora senza limiti di reddito annui, ma non superando i 6 mesi di contratto?

La DIS-COLL (indennità di disoccupazione per collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti alla Gestione Separata INPS) è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo compreso tra il primo gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione del rapporto di collaborazione e l’evento stesso. In ogni caso, la prestazione può essere corrisposta per una durata massima di sei mesi.

Il legislatore ha previsto ipotesi di sospensione e riduzione del trattamento, nel caso in cui il lavoratore trovi una nuova occupazione a carattere temporaneo.

– Nel caso in cui il soggetto assicurato trovi un lavoro subordinato, l’erogazione della prestazione è sospesa d’ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie, per un periodo massimo di sei mesi. Quindi per rapporti di durata inferiore, al termine della sospensione, l’indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l’indennità stessa era stata sospesa;
– Qualora il soggetto svolga lavoro autonomo o parasubordinato, dal quale derivi un reddito inferiore al limite utile alla conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto titolare dell’indennità di disoccupazione deve, a pena di decadenza, informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando altresì il reddito annuo che prevede di trarre dall’attività. Nel caso in cui il reddito rientri nel limite di cui sopra, l’indennità di disoccupazione è ridotta di un importo pari all’80% dei proventi preventivati.

15 Gennaio 2022 · Tullio Solinas





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