Quando il legatario di un immobile lasciato dal de cuius può uscire indenne dall’azione di riduzione promossa dagli eredi


Il valore dei legati testamentari e delle donazioni effettuate in vita non può eccedere il valore della quota ereditaria disponibile al de cuius





Un legatario riceve in eredità un immobile (legato) e gli eredi promuovono azione di riduzione nei confronti del legatario e gli eredi promuovono azione di riduzione nei confronti del legatario. Sotto quali condizioni il legatario potrà conservare l’immobile ricevuto in legato uscendo indenne dall’azione di riduzione del legato promossa dagli eredi?

Il contenzioso è regolato dall’articolo 560 del codice civile: come abbiamo spiegato spesso, il de cuius può lasciare a chicchessia un legato purchè il suo valore non ecceda la quota disponibile dell’eredità.

Infatti, il valore dei legati testamentari e delle donazioni effettuate in vita dal de cuius non può eccedere il valore della quota disponibile al de cuius: tale valore è pari, per legge, ad una percentuale del valore dell’eredità che dipende dal numero dei legittimari del defunto.

Allo scopo si consulti questo articolo.

Supponiamo ora, per semplicità che:

– il valore dell’attivo ereditario sia pari a 500 mila euro (valore al netto dei debiti eventuali esistenti a carico del defunto) ;

– la quota disponibile al de cuius sia pari al 20% (o 1/5 se si preferisce) del valore dell’attivo ereditario;

– il de cuius abbia lasciato da testamento, come legato, al legatario un immobile del valore (al momento del decesso) di 150 mila euro;

– il de cuius non abbia effettuato in vita donazioni di sorta.

Avremo che l’immobile lasciato a titolo di legato vale 150 mila euro, mentre la quota disponibile al de cuius è di 100 mila euro.

A seguito dell’azione di riduzione avviata da uno o più eredi, il legatario dovrà cedere 50 mila euro che verranno ripartiti fra gli eredi.

Come avverrà la restituzione dei 50 mila euro all’attivo ereditario?

– tramite compensazione (il legatario staccherà un assegno di 50 mila euro alla comunione ereditaria;
– tramite divisione dell’immobile in parti congruenti al valore delle quote dell’immobile assegnate dal giudice al legatario e agli eredi; se ciò si rende strutturalmente possibile ed economicamente conveniente per gli eredi e il legatario, considerando che per partizionare strutturalmente un immobile non comodamente divisibile possono essere necessarie spese ingenti;
– tramite liquidazione volontaria dell’immobile da parte del legatario: dal ricavato 50 mila euro andranno agli eredi ed il resto verrà intascato dal legatario.

14 Aprile 2023 · Giorgio Martini





Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!




Cosa stai leggendo - Consulenza gratuita

Stai leggendo Forum – Famiglia lavoro pensioni • DSU ISEE ISEEU • nucleo familiare famiglia anagrafica e sostegno al reddito • successione eredità e donazioni » Quando il legatario di un immobile lasciato dal de cuius può uscire indenne dall’azione di riduzione promossa dagli eredi. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.

.