Il contenzioso è regolato dall’articolo 560 del codice civile: come abbiamo spiegato spesso, il de cuius può lasciare a chicchessia un legato purchè il suo valore non ecceda la quota disponibile dell’eredità.
Infatti, il valore dei legati testamentari e delle donazioni effettuate in vita dal de cuius non può eccedere il valore della quota disponibile al de cuius: tale valore è pari, per legge, ad una percentuale del valore dell’eredità che dipende dal numero dei legittimari del defunto.
Allo scopo si consulti questo articolo.
Supponiamo ora, per semplicità che:
– il valore dell’attivo ereditario sia pari a 500 mila euro (valore al netto dei debiti eventuali esistenti a carico del defunto) ;
– la quota disponibile al de cuius sia pari al 20% (o 1/5 se si preferisce) del valore dell’attivo ereditario;
– il de cuius abbia lasciato da testamento, come legato, al legatario un immobile del valore (al momento del decesso) di 150 mila euro;
– il de cuius non abbia effettuato in vita donazioni di sorta.
Avremo che l’immobile lasciato a titolo di legato vale 150 mila euro, mentre la quota disponibile al de cuius è di 100 mila euro.
A seguito dell’azione di riduzione avviata da uno o più eredi, il legatario dovrà cedere 50 mila euro che verranno ripartiti fra gli eredi.
Come avverrà la restituzione dei 50 mila euro all’attivo ereditario?
– tramite compensazione (il legatario staccherà un assegno di 50 mila euro alla comunione ereditaria;
– tramite divisione dell’immobile in parti congruenti al valore delle quote dell’immobile assegnate dal giudice al legatario e agli eredi; se ciò si rende strutturalmente possibile ed economicamente conveniente per gli eredi e il legatario, considerando che per partizionare strutturalmente un immobile non comodamente divisibile possono essere necessarie spese ingenti;
– tramite liquidazione volontaria dell’immobile da parte del legatario: dal ricavato 50 mila euro andranno agli eredi ed il resto verrà intascato dal legatario.
14 Aprile 2023 · Giorgio Martini