Diritto di permanenza in una casa popolare – Ulteriori precisazioni


DOMANDA

In riferimento a questa risposta, chiedo di sciogliere i dubbi in merito al diritto di permanenza in una casa popolare. Puntualizzo la situazione: il Comune, per avere diritto all’accesso, oltre agli altri requisiti, richiedeva il requisito di non possedere immobili adeguati al nucleo familiare (il nucleo comprende marito e moglie), nel raggio di 70 km dal comune dove ricade l’immobile assegnato, fissando un limite del 25% di quota di possesso e comunque l’assenza di diritti reali. Il dubbio: avendo mia moglie una quota del 50% avrebbe la possibilità di abitare l’immobile ereditato ed adeguato al nucleo, in quanto la sorella ha appena acquistato un immobile.
Altro dubbio: i nostri figli sono già proprietari di immobili, avendo acquistato la cosiddetta prima casa.
Tanto dovevo specificarvi per darvi un quadro completo della situazione, al fine di esprimere un vostro prezioso giudizio.


RISPOSTA

A nostro giudizio le precisazioni formulate non cambiano l’orientamento della valutazione resa nella precedente discussione. I figli non fanno parte del nucleo familiare dell’assegnatario della casa popolare, per cui le loro proprietà immobiliari non rilevano. Inoltre, nessuna norma impone ad un soggetto, comproprietario al 50% di un immobile, di mettere a disposizione gratuita il restante 50% al comproprietario, anche se fra i due insiste un vincolo di parentela. Pertanto, se l’immobile non è facilmente divisibile in due appartamenti indipendenti, senza effettuare lavori di ristrutturazione che richiedono un impegno finanziario, è chiaro che l’assegnataria della casa popolare non può disporre dell’immobile se non corrispondendo un canone mensile all’altro comproprietario (che si tratti di una sorella non rileva ai fini giuridici). Piuttosto, l’eventuale locazione dell’immobile a terzi, con gli introiti derivanti dal 50% del canone o dal regime fiscale di cedolare secca eventualmente adottato, potrebbe alterare il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) portandolo oltre la soglia massima definita per il diritto ad abitare in una casa popolare concessa dal Comune.

Se, poi, non si ha alcuna intenzione di instaurare un eventuale contenzioso con il Comune di residenza, resta sempre valida la soluzione di rinunciare all’eredità in favore dei figli da parte dell’erede assegnataria della casa popolare. Un’eredità dovrebbe semplificare la vita a chi la riceve, non complicarla.


11 Dicembre 2024 - Ludmilla Karadzic

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