Pensione per lavoratori non vedenti – Ho diritto alle maggiorazioni di cui alla legge 120/90?

Pensione invalidità












Ai lavoratori non vedenti nel momento in cui vanno in pensione spettano le maggiorazioni previste dalla legge 113/85 e successivamente dalla legge 120/90. Per ottenere la maggiorazione, la domanda va inoltrata all’INPS nel momento in cui si chiede il collocamento a riposo.

Può l’INPS rifiutarsi di non riconoscere il diritto alle maggiorazioni se l’istanza è stata presentata successivamente alla richiesta di collocamento a riposo, anche solo dopo alcuni mesi e comunque prima della liquidazione della pensione?

L’articolo 9 della legge 113/1985 dispone che ai lavoratori non vedenti viene riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private effettivamente svolto, il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva.

Sull’applicazione letterale della norma, ed in particolare sul riconoscimento della contribuzione figurativa (maggiorazioni) a loro richiesta si basa il diniego dell’INPS di procedere al ricalcolo della liquidazione.

Peraltro, la rideterminazione dell’importo della pensione, ovvero la ricostituzione della pensione si applica solo nel caso di rateo non correttamente calcolato in fase di prima liquidazione ma in presenza di tutti gli elementi utili al momento della domanda. E, comunque, la contribuzione figurativa per i lavoratori non vedenti è utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva, ma non incide sull’importo del rateo.

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30 Ottobre 2017 · Tullio Solinas