Problematiche sul diritto a continuare a percepire l’assegno sociale in caso di vendita e riacquisto della prima casa di abitazione del beneficiario

Il diritto all'assegno sociale si basa sul reddito personale per i cittadini non coniugati e sul cumulo dei redditi dei coniugi per i coniugati


DOMANDA

Mia madre è titolare di una pensione sociale ed è proprietaria del solo immobile dove abita: nel caso in cui decidesse di venderlo il ricavato della vendita (circa 300 mila euro) andrebbe nel suo conto corrente e in attesa che venga utilizzato per acquistare la nuova casa non più intestata a lei ma a suo figlio volevo sapere se nel periodo che divide questi due eventi (vendita dell’immobile e acquisto del nuovo intestato al figlio) potrebbe perdere la pensione sociale (avendo nel conto in banca 300.000 euro)?
Ho letto che il patrimonio non conta quindi magari si può richiedere pensione sociale nonostante si abbia 300 mila euro in banca, però ho anche letto che viene valutato l’ISEE per quanto riguarda lo stato di bisogno, ma non sono chiari i parametri con il quale viene valutato.
Nel caso, una volta acquistato il nuovo immobile intestato al figlio, una soluzione potrebbe essere di quella di richiedere ISEE corrente? facendo cosi valere la diminuzione avvenuta nel suo conto corrente?


RISPOSTA

Il diritto alla prestazione assegno sociale (ex pensione sociale) viene accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al cumulo del reddito del coniuge per i cittadini coniugati.
Una eredità può precludere il diritto all’assegno sociale se comprende immobili in modo tale che la rendita catastale ai fini IMU (se gli immobili non sono locati) o i proventi derivanti dalla locazione degli immobili (così come da contratto di locazione registrato o da cedolare secca) possa superare, per un soggetto vedovo o non coniugato (o comunque separato o divorziato), l’importo annuo di euro 5.983,64.
Il reddito della casa di abitazione, in ogni caso, non viene computato ai fini dell’attribuzione dell’assegno sociale.
Se acquisisco 300 mila euro oggi nel 2023, e li depositassi in conto corrente, nel 2024 potrei perdere l’assegno sociale (o vederlo ridotto) se e solo se nel corso del 2023 quei 300 mila euro fossero risultati produttivi di interessi annui, al netto della ritenuta d’imposta e delle spese di gestione del conto corrente, superiori a 5983,64 euro. Qualora gli interessi producessero un corrispettivo netto X (minore della soglia di legge), l’assegno sociale annuo verrebbe ridotto a (5.983,64 – X) euro.
Allo stesso modo se quei 300 mila euro fossero investiti in CCT o altro titolo di Stato, in obbligazioni o azioni di società di capitali, e qualora tali investimenti fossero produttivi di reddito corrispettivo netto annuo pari o superiore alla soglia di accesso all’assegno sociale, il detentore dei titoli perderebbe il diritto al beneficio o ne vedrebbe ridotto l’importo, in modo che la somma dell’assegno sociale percepito ed i proventi dell’investimento, cumulati, risultassero pari a 5.983,64 euro annui (per beneficiario single) o a 11.967,28 euro (quando il beneficiario è coniugato tenendo conto dei redditi imponibili ad IRPEF percepiti anche dal coniuge)).
Ma è evidente che se i 300 mila euro fossero utilizzati dal beneficiario dell’assegno sociale per il riacquisto per la prima casa di abitazione, ciò non comporterebbe alcun impatto sul diritto all’assegno sociale, per il semplice fatto che con i tassi di interesse odierni difficilmente la giacenza di 300 mila euro in conto corrente per qualche mese, al netto delle spese di gestione del conto nonché delle imposte fisse dovute (il bollo), potrebbe produrre effetti significativi in termini di reddito percepito ai fini della revoca o della riduzione dell’assegno sociale.
Purtroppo, però, con il messaggio 4424/2017 l’INPS ha stabilito che in caso di vendita entro cinque anni dall’acquisto di una unità immobiliare, non si dovrà computare la sola plusvalenza di cui all’articolo 67 comma 1, lett. b) del Testo unico delle imposte sui redditi (che è assoggettabile a IRPEF come reddito diverso), ma dovrà inserire nel calcolo l’intero ricavato nell’anno di riferimento, per cui il beneficiario potrebbe vedersi sospeso l’assegno sociale.
Nella realtà, alla domanda di assegno sociale non va allegata alcuna DSU/ISEE. I redditi annui da fabbricati (seconde case), da depositi in conto corrente o da titoli obbligazionari ed azionari eventualmente percepiti dal percettore di assegno sociale sono noti e disponibili alla Pubblica Amministrazione in quanto dati comunicati periodicamente all’Agenzia delle Entrate dai soggetti eroganti.


13 Gennaio 2023 - Annapaola Ferri

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