Dimissioni per giusta causa – Quando è possibile presentarle


Con le dimissioni per giusta causa, il dipendente può interrompere il rapporto senza obbligo di fornire preavviso al datore di lavoro





Tre anni fa sono stata sospesa per inidoneità alla mansione per aver chiesto un reintegro al turno diurno poiché da 10 anni svolgo il turno notte imposto dal datore di lavoro con la motivazione di limitazioni lavorative: la sospensione è durata tre mesi poi sono stata reintegrata sempre con il turno notte. Da allora nn sono più riuscita ad affrontare in serenità il mio lavoro e sono spesso in malattia ma, vorrei dare le dimissioni vorrei un vostro consiglio: potrei dare le dimissioni per giusta causa considerando che ho l’obbligo di svolgere solo il turno notte e nn sono ritenuta idonea a svolgere il diurno?

Le dimissioni per giusta causa configurano un’ipotesi particolare di dimissioni del lavoratore subordinato: in questo caso, infatti, il dipendente può recedere dal contratto in tronco, cioè può interrompere il proprio rapporto di lavoro senza obbligo di dare un preavviso al datore di lavoro.

Anzi, con le dimissioni per giusta causa, il lavoratore ha diritto a percepire l’indennità di mancato preavviso (anche con il recesso in tronco), nonché a beneficiare dell’indennità di disoccupazione (NASpI) qualora ne ricorrano i presupposti.

Qualora il datore di lavoro negasse l’esistenza di una giusta causa alla base del recesso del lavoratore, e si rifiutasse di versare l’indennità sostitutiva del preavviso, il lavoratore potrà agire in giudizio per chiedere l’accertamento della giusta causa delle dimissioni.

Tra i principali motivi che giustificano dimissioni per giusta causa, ricordiamo:

– mancato o ritardato pagamento della retribuzione
– omesso versamento dei contributi (purché non sia stato a lungo tollerato dal lavoratore)
– comportamento ingiurioso del superiore gerarchico verso il dipendente
– pretesa del datore di lavoro di prestazioni illecite da parte del lavoratore
– mobbing/bossing
– aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro
– modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative
-spostamento del lavoratore da una sede all’altra senza che vi siano “comprovate ragioni tecniche organizzative e produttive” come richiesto dall’articolo 2103 del codice civile.

Nella fattispecie, bisognerebbe poter dimostrare che il datore di lavoro destina i propri dipendenti al lavoro diurno o notturno, in assenza di particolari motivazioni organizzative e/o di competenza professionale e che, nel corso dell’ultimo triennio, sono state disposti altri passaggi dalla turnazione notturna a quella diurna senza particolari esigenze organizzative.

In assenza di tali prove, molto difficilmente le dimissioni della lavoratrice potranno essere ritenute compatibili con una giusta causa.

16 Dicembre 2021 · Tullio Solinas


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!




Cosa stai leggendo - Consulenza gratuita

Stai leggendo Forum – Famiglia lavoro pensioni • DSU ISEE ISEEU • nucleo familiare famiglia anagrafica e sostegno al reddito • successione eredità e donazioni » Dimissioni per giusta causa – Quando è possibile presentarle. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.

.