A partire dalla dichiarazione dei redditi 2023 nessuna detrazione per figli a carico





Adesso che l'AUU è rapportato al valore ISEE del nucleo e non al reddito IRPEF del singolo, il rischio di incapienza non si pone





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Una domanda semplice alla quale credo molti vorrebbero risposta: con l’introduzione dell’Assegno UNiversale Unico per i figli è data ampia facoltà di scelta ai genitori su come ripartirsi il contributo statale, 100% all’uno o all’altro, 50% a testa. Al compimento dei 21 anni dei figli si rientra nel regime classico delle vecchie Detrazioni le quali però sotto l’aspetto della “ripartizione del beneficio” pone come sappiamo dei paletti e cioè il 100% può andare esclusivamente al genitore col reddito più elevato. Per quale motivo questo paletto è stato tolto sull’assegno unico ma resta sulle vecchie detrazioni? Non sarebbe il caso di dare piena libertà di scelta? Grazie

A nostro modesto parere, non vi è alcuna contraddizione: premesso che a partire dalla dichiarazione dei redditi 2023 (anno di imposta 2022) non saranno più contemplate, in dichiarazione dei redditi, detrazioni per figli a carico di età inferiore ai 21 anni, (e dunque la risposta al quesito è puramente accademica ed il quesito posto solo una curiosità) va precisato che per gli anni passati le regole di compilazione indicavano che la detrazione per figli a carico non può essere ripartita liberamente tra entrambi i genitori. Se i genitori non sono legalmente ed effettivamente separati la detrazione per figli a carico deve essere ripartita nella misura del 50 per cento ciascuno. Tuttavia i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l’intera detrazione (il 100%) al genitore con reddito complessivo più elevato per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore.

Viene utilizzato il verbo possono, nel senso che la detrazione può essere attribuita al genitore con reddito complessivo più elevato: si tratta della situazione più sfavorevole per il fisco e più favorevole per il contribuenti.

In altre parole, i genitori erano liberi di decidere di comune accordo di attribuire l’intera detrazione al genitore con reddito complessivo meno elevato, con il rischio, per quest’ultimo, di risultare integralmente o parzialmente incapiente. Ricordiamo che una detrazione IRPEF di importo X può essere fruita se, e solo se, il contribuente è tenuto a versare almeno un importo X di IRPEF.

Adesso che l’assegno non è più una detrazione ma è rapportato al valore ISEE (e non al reddito percepito), e vale anche quando uno dei genitori è disoccupato e percepisce reddito nullo, non c’è alcuna ragione di operare ulteriori precisazioni.

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19 Gennaio 2022 · Giorgio Martini

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