Detrazione ai fini fiscali delle spese (sanitarie, istruzione, sportive, asilo nido eccetera) sostenute dai genitori nell’interesse del figlio a carico – Ripartizione fra i genitori


In generale, la detrazione spetta al genitore che ha sostenuto la spesa nell’interesse del figlio a carico





Sono un padre naturale non convivente con i miei figli i quali sono stati temporaneamente collocati presso l’abitazione materna: ho l’affido condivisoedd entrambi noi genitori usufruiamo al 50% dell’assegno unico.

Verso per i miei figli 200 euro ciascuno al mese e abbiamo al 50% per le spese extra.

La madre non lavora (e non ha mai lavorato).

Essendo ad esempio la spesa della mensa divisa per entrambi i genitori e le spese extra al 50%,

Visto che la madre non lavora, è possibile alla prossima dichiarazione dei redditi poter scaricare le spese sanitarie, scolastiche al 100% solo io?

Lei purtroppo non lavorando verrebbe “buttato via” un 50% di rimborso.

Occorrerebbe un provvedimento ad hoc del Giudice per avere diritto al 100% di detrazione ?

In generale, la detrazione spetta al contribuente che ha sostenuto la spesa nell’interesse del figlio a carico e il documento che certifica la spesa deve essere intestato al contribuente che ha sostenuto la spesa o al figlio fiscalmente a carico: in quest’ultima ipotesi le spese devono essere suddivise tra i due genitori nella misura del 50%: se si vuole suddividere le spese nella misura in cui sono state effettivamente sostenute da ciascun genitore (quindi, in misura diversa dal 50 per cento) deve essere annotata la percentuale di ripartizione sul documento (originale) che comprova la spesa.

In pratica, tuttavia, al di là dell’annotazione formale sul documento di spesa, se c’è accordo tra i genitori si può stabilire che la detrazione spetti al genitore con il reddito complessivo più alto (della serie la scelta della detrazione di una spesa è piuttosto libera).

Anche per quanto attiene la specifica detrazione per figlio a carico (sezione familiari a carico, detrazione forfetaria concessa in assenza di qualsiasi documento di spesa sostenuta per il figlio a carico) i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l’intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore.

L’importante è che i due genitori non presentino due dichiarazioni dei redditi confliggenti.

12 Settembre 2022 · Giorgio Valli


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