Evidentemente, è stato richiesto il pagamento di un credito non prescritto vantato nei confronti del defunto, ad esempio notificato al chiamato che si dichiarava non erede per il quale successivamente il creditore accertava l’accettazione tacita dell’eredità, che interviene quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare.
Tornando al merito del quesito, la dichiarazione di successione è finalizzata al pagamento dell’imposta di successione, insieme alle imposte ipotecaria e catastale, e figuriamoci se lo stato rinuncia a tali entrate solo perché il soggetto obbligato paga in ritardo.
L’imposta di successione non è dovuta, essendo il valore immobiliare dell’eredità inferiore al milione di euro: l’imposta ipotecaria è pari al 2% del valore ai fini IMU degli immobili ereditati (per unità abitative, rendita catastale rivalutata al 5% e moltiplicata per 160) con un minimo di 200 euro, l’imposta catastale è pari all’1% del valore IMU degli immobili, sempre con un minimo di 200 euro. Sono previsti sconti qualora l’erede possa fruire delle agevolazioni fiscali cosiddette prima casa.
Naturalmente, l’imposta ipotecaria e catastale avrebbero dovuto essere versate alla data in cui risultano essere stati compiuti gli atti che presupponevano l’accettazione tacita dell’eredità: ne consegue che le imposte dovute verranno gravate da interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra la data in cui avrebbero dovuto essere versate e la data in cui verrà effettuato il pagamento dell’imposta dovuta, nonché dalle sanzioni di ritardato pagamento.
I termini di decadenza e prescrizione per le imposte dovute decorrono, invece, dalla data in cui è stata accertata, formalmente, l’accettazione dell’eredità.
Purtroppo, sarà dovuta anche l’eventuale IMU arretrata a partire dalla data ultima di versamento del de cuius, con interessi e sanzioni.
22 Aprile 2023 · Giorgio Valli