Dichiarazione dei redditi – spese sedute psicoterapia












Nell’elenco delle figure professionali e delle arti ausiliare riconosciute dal Ministero della Salute le figure del medico chirurgo, dell’odontoiatra, del veterinario, dello psicologo – psicoterapeuta e del farmacista sono riportate in una tabella distinta rispetto a quelle indicanti le figure professionali di cui al DM 29 marzo 2001.

Si chiede di sapere se sia corretto ritenere appartenenti alla stessa categoria professionale il medico chirurgo e lo psicologo, con la conseguenza che anche per le prestazioni rese da questi ultimi non sia necessario richiedere la prescrizione medica.

Il Ministero della Salute ritiene equiparabili, ai fini che in questa sede interessano, le prestazioni professionali dello psicologo e dello psicoterapeuta alle prestazioni sanitarie rese da un medico, potendo i cittadini avvalersi di tali prestazioni anche senza prescrizione medica.

E’ pertanto possibile ammettere alla detrazione di cui all’art. 15, comma,1 lett. c), del TUIR le prestazioni sanitarie rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche senza prescrizione medica.

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3 Marzo 2012 · Piero Ciottoli