Dichiarazione dei redditi omessa – Le opzioni a disposizione del contribuente evasore decorsi i 90 giorni dalla scadenza della presentazione


La sanzione per dichiarazione omessa, varia, in caso di accertamento, dal 120% al 240% dell'IRPEF evasa: si dimezza in caso di dichiarazione spontanea





Nel corso del 2021 ho percepito euro 3493 come corrispettivo per attività di lavoro dipendente ed euro 6258 dall’INPS a titolo di NASpI. Le ritenute totali sono state di 16 euro.

Nel 2022 non ho presentato la dichiarazione dei redditi perchè non avevo capito fosse necessario quando si riceve più di una Certificazione Unica (CU). Cosa mi consigliate di fare?

Facendo i conti, per un reddito percepito complessivo di 9751 euro l’IRPEF dovuta è pari al 23%, ovvero pari a 2 mila e 243 euro: considerando la detrazione di imposta spettante al contribuente, pari a 1380 euro e la ritenuta già applicata di 16 euro, il debito residuo ammonterà a circa 847 euro.

A questo punto le strade percorribili sono due: la prima soluzione prevede la presentazione spontanea della dichiarazione omessa entro la data di scadenza della dichiarazione dei redditi 2023 (2 ottobre), o, comunque, prima che sia stato notificato un avviso di accertamento all’evasore. In questa evenienza, al debitore esattoriale verrà notificata una pretesa impositiva, pari all’imposta evasa (847 euro) più una sanzione amministrativa che va dal 60 al 120%, e, dunque, da 508 a 1.016 euro.

Pertanto la prima soluzione comporta, sicuramente, una richiesta dell’Agenzia delle Entrate (AdE) che va, complessivamente da un minimo di 1.355 euro a 1.863 euro che potrà essere rateizzata in un massimo di 8 rate trimestrali, ovvero, nel caso più negativo con una rata di 78 euro/mese per due anni. Si tratta, in pratica, di una autodenuncia a cui seguirà un avviso di accertamento e l’importo complessivamente dovuto (tassa evasa più sanzioni) verrà liquidato dall’Agenzia delle Entrate. Il vantaggio è rappresentato dal dimezzamento dell’entità della sanzione applicata.

La seconda ipotesi prevede di non presentare la dichiarazione dei redditi ed attendere una eventuale (ma non certa) notifica di accertamento con una pretesa complessiva gravata da una sanzione che spazia da un minimo del 120% dell’IRPEF evasa ad un massimo del 240% dell’imposta evasa (il doppio rispetto alla sanzione applicata in caso di autodenuncia).

In altre parole, in caso di accertamento da parte di AdE, la pretesa esattoriale spazierà da un minimo di 1.863 euro ad un massimo di 2.880 euro.

Va da sé che la pretesa potrebbe essere anche non adempiuta nei 60 giorni successivi alla data di notifica, in attesa di una eventuale sanatoria come ce ne sono state negli ultimi anni, grazie alla quale la pace con il fisco potrebbe essere conseguita a fronte del pagamento della sola imposta evasa di 847 euro: in tale ipotesi, tuttavia, il debitore inadempiente dovrebbe avere l’accortezza di intestare la propria auto a terzi, onde evitare un provvedimento di fermo amministrativo sul veicolo.

Riferimento normativo: articolo 1 (Violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui redditi) comma 1, del decreto legislativo 471/1997 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette)

Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi , si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 250. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000. Se la dichiarazione omessa è presentata dal contribuente entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e, comunque, prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 150 a euro 500. Le sanzioni applicabili quando non sono dovute imposte possono essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.

30 Maggio 2023 · Giorgio Valli


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