Ministero della Giustizia – Libretti postali di depositi giudiziari e modalità operative per la restituzione delle somme depositate
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Essendo in fase di una risoluzione contrattuale a seguito del decesso del firmatario del contratto preliminare, la somma andrebbe restituita ai legittimi eredi che non intendono proseguire la compravendita. In attesa del completamento procedura, tra circa un anno e mezzo causa rinvii, per non tenere sul c/c o in un libretto bancario, avrei optato di depositare la somma in un libretto infruttifero presso la segreteria del Tribunale competente (ora in appello). Chiedo se è una soluzione regolare e fattibile.
Si tratta di una procedura esplicitamente prevista dal Ministero della Giustizia con il provvedimento del 19 settembre 2005 avente ad oggetto i libretti postali di depositi giudiziari e le modalità operative per la restituzione delle somme depositate agli aventi diritto.
Il comportamento del depositante che, pur non compiendo ulteriori operazioni di deposito, non richiede la restituzione, non può essere interpretato come indicativo di un disinteresse a far valere il suo diritto di credito, configurante inerzia (all'esercizio del diritto medesimo) cui si ricollega il decorso del termine di prescrizione. In tema di prescrizione del diritto incorporato nei libretti di deposito, dunque, in conformità con il più recente orientamento della Corte di cassazione (788/2012), va affermato che la prescrizione del diritto del depositante decorre dal momento in cui il cliente abbia chiesto alla banca la restituzione della somma depositata e non dalla data di costituzione del rapporto o dall'ultima operazione compiuta. In effetti, omettendo di richiedere la restituzione il depositante non fa altro che manifestare il suo contrapposto interesse al mantenimento in giacenza delle somme, ovvero ad esercitare una facoltà che ugualmente gli deriva dai contratto. Ne consegue che, in assenza di ... [leggi tutto]
Novembre 2019, dopo anni, per un contenzioso civile di vendita immobili è stata emessa sentenza a me positiva.La controparte, nei mesi previsti, ha depositato appello stabilendo la data (che peraltro cade di domenica). In proposito il Tribunale di appello non ha ancora emesso la citazione e la data effettiva per l'appello. I quesiti che vengono posti sono: se nonostante la situazione pandemia in corso i Tribunali continuano l'attività. Circa l'appello, non essendo stata ancora emessa Citazione dal Tribunale è da considerarsi iniziato ossia, allo stato attuale, se è ancora da considerare valida la precedente sentenza positiva e vendere regolarmente gli immobili. ... [leggi tutto]
Si parla molto della recente convenzione stipulata fra Agenzia delle Entrate e Ministero della Giustizia per consentire agli Ufficiali Giudiziari una più efficace ricerca dei beni pignorabili del debitore esecutato: ma, sbaglio, o la normativa vigente con consentiva già agli ufficiali giudiziari di accedere all'Anagrafe patrimoniale dell'Agenzia delle Entrate? ... [leggi tutto]
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