La prescrizione del diritto di credito delle somme depositate in un libretto di risparmio decorre dalla richiesta di restituzione delle somme depositate e non dalla data di costituzione del rapporto o dall'ultima operazione compiuta [leggi tutto]
Il comportamento del depositante che, pur non compiendo ulteriori operazioni di deposito, non richiede la restituzione, non può essere interpretato come indicativo di un disinteresse a far valere il suo diritto di credito, configurante inerzia (all'esercizio del diritto medesimo) cui si ricollega il decorso del termine di prescrizione. In tema di prescrizione del diritto incorporato nei libretti di deposito, dunque, in conformità con il più recente orientamento della Corte di cassazione (788/2012), va affermato che la prescrizione del diritto del depositante decorre dal momento in cui il cliente abbia chiesto alla banca la restituzione della somma depositata e non dalla data di costituzione del rapporto o dall'ultima operazione compiuta. In effetti, omettendo di richiedere la restituzione il depositante non fa altro che manifestare il suo contrapposto interesse al mantenimento in giacenza delle somme, ovvero ad esercitare una facoltà che ugualmente gli deriva dai contratto. Ne consegue che, in assenza di ...
Sospensione delle attività di giustizia a causa della pandemia da coronavirus - Vendere un immobile su cui pende un contenzioso in appello [leggi tutto]
Novembre 2019, dopo anni, per un contenzioso civile di vendita immobili è stata emessa sentenza a me positiva.La controparte, nei mesi previsti, ha depositato appello stabilendo la data (che peraltro cade di domenica). In proposito il Tribunale di appello non ha ancora emesso la citazione e la data effettiva per l'appello. I quesiti che vengono posti sono: se nonostante la situazione pandemia in corso i Tribunali continuano l'attività. Circa l'appello, non essendo stata ancora emessa Citazione dal Tribunale è da considerarsi iniziato ossia, allo stato attuale, se è ancora da considerare valida la precedente sentenza positiva e vendere regolarmente gli immobili. ...
Nuova convenzione fra Agenzia delle Entrate e Ministero della Giustizia per consentire agli Ufficiali Giudiziari l'accesso diretto all'Anagrafe Tributaria - La nuova formulazione dell'articolo 492 bis del codice di procedura civile per la ricerca telematica dei beni pignorabili del debitore sottoposto ad azione esecutiva [leggi tutto]
Si parla molto della recente convenzione stipulata fra Agenzia delle Entrate e Ministero della Giustizia per consentire agli Ufficiali Giudiziari una più efficace ricerca dei beni pignorabili del debitore esecutato: ma, sbaglio, o la normativa vigente con consentiva già agli ufficiali giudiziari di accedere all'Anagrafe patrimoniale dell'Agenzia delle Entrate? ...