Demolizione per struttura smontabile a copertura posti auto nel terreno di mia proprietà prospiciente la casa in cui abito

Abusi edilizi












Sono proprietario di un terreno con annessa civile abitazione: in questo terreno, con regolare concessione edilizia, ho realizzato un’area destinata a parcheggio per due posti auro.

A servizio dell’area destinata a parcheggio, per riparare le vetture parcheggiate dagli agenti atmosferici, ho anche realizzato una struttura di copertura facilmente smontabile, aperta sui quattro lati.

Ma il Comune ne ha ordinato la demolizione. Posso oppormi in qualche modo?

La giurisprudenza amministrativa, ormai consolidata, ritiene che la realizzazione di una tettoia aperta su tutti i lati configuri un intervento di ristrutturazione edilizia che non crea volumetria né incide sui prospetti, e che rientri, pertanto, nella disciplina della segnalazione certificata di inizio attività, con conseguente applicazione, in caso di violazione dell’articolo 22 del Testo Unico Edilizia (TUE), della sanzione pecuniaria prevista dall’articolo 37 del TUE, pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi.

E’ ormai pacifico che il presupposto per l’esistenza di un volume edilizio è costituito dalla costruzione di almeno un piano di base e di due superfici verticali contigue, presupposto carente quando la costruzione consista in una tettoia in legno aperta su tre lati, rientrante, piuttosto, nel concetto di bene pertinenziale ossia di struttura a servizio di un’altra, sottratta, come tale, al computo del carico urbanistico; e che per la realizzazione di una tettoia aperta non è, in linea di principio, richiesto il permesso di costruire, essendo sufficiente la presentazione di una denunzia di inizio attività, atteso che le tettoie aperte ed addossate ad un edificio principale, se di dimensioni e caratteristiche costruttive non particolarmente impattanti, costituiscono pertinenze dell’edificio cui accedono.

Deve, pertanto, considerarsi illegittima la più grave sanzione della demolizione, prevista dall’articolo 33 del Testo Unico Edilizia e riservata agli interventi di più rilevante impatto urbanistico, realizzati in totale difformità.

Il suggerimento è quello di presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

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22 Agosto 2019 · Piero Ciottoli